Art. 19.
                             (Comitato)

  In  seno alla Commissione centrale per le cooperative e' costituito
un  Comitato composto dal presidente, da tre membri scelti fra quelli
indicati  al  numero 2 del precedente articolo e da tre membri scelti
tra quelli indicati al numero 3 dell'articolo predetto. Il presidente
puo' farsi sostituire dal direttore generale della cooperazione.
  Spetta al Comitato di:
    a)  esprimere  il  proprio  parere sui ricorsi al Ministro per il
lavoro  e  la previdenza sociale contro i provvedimenti prefettizi ai
sensi  del  regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911,
n. 278, e dal presente decreto;
    b)  esprimere  il  proprio  parere  nei  casi  di  urgenza, sulle
questioni deferite alla Commissione.
  Il  Comitato  puo' chiedere che su determinate questioni sottoposte
al suo esame si pronunci la Commissione.
  Il  Comitato  si  riunisce  ordinariamente  una  volta  al  mese  e
straordinariamente  su  richiesta  del  presidente  o  di  almeno tre
membri.