Art. 20.
                     (Compiti della Commissione)

  La Commissione centrale esprime parere:
    a)   sui   progetti   di  legge  e  regolamenti  interessanti  la
cooperazione;
    b)  sulla  costituzione,  sul riconoscimento e sullo scioglimento
dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 25
giugno  1909,  n.  422,  nonche' dei consorzi di cooperative di altra
natura  a  carattere  regionale  e  nazionale  di cui all'art. 15 del
presente decreto;
    c)  su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione
sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
  La  Commissione  centrale  esprime  inoltre il proprio parere sulla
devoluzione   dei   patrimoni   degli   enti  iscritti  nel  registro
prefettizio   e   nello  schedario  generale  qualora  essa  non  sia
espressamente  regolata  dalle  norme  dello  statuto,  nonche' sulla
destinazione   del   patrimonio  che  residuera'  dalla  liquidazione
dell'Ente nazionale della cooperazione.
  La  Commissione  centrale  ha  anche  il compito di provvedere allo
studio  della  riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla
cooperazione  e di presentare le relative proposte al Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
  Nell'esercizio  di  tali  funzioni essa e' integrata con un docente
universitario  ed  un consigliere di Stato particolarmente esperti in
materia,  nonche'  con un magistrato dell'ordine giudiziario di grado
non inferiore al quinto.
  La   Commissione   si  riunisce  ordinariamente  ogni  due  mesi  e
straordinariamente  su  richiesta  del  presidente  o di un terzo dei
membri.