Art. 21.
           (Spese per il funzionamento delle Commissioni)

  Con  decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
intesa con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i compensi da
corrispondersi ai membri e al segretari delle Commissioni provinciali
e  della  Commissione centrale, a norma delle disposizioni vigenti Le
spese  per  il  funzionamento  delle  Commissioni  di  cui  al  comma
precedente  gravano  sul  bilancio  del  Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale.  Il  Ministro  per  il  tesoro e' autorizzato ad
apportare con proprio decreto le relative variazioni di bilancio.