Art. 9.
                     (Costituzione obbligatoria)

  Il  Ministro  per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Camera
di  commercio,  industria e agricoltura delle, province interessate e
l'organo  regionale  competente, puo' costituire d'ufficio le aziende
speciali ed i consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli
enti  pubblici  e  collettivi  previsti  dagli articoli 139 e 155 del
regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3267. Sono abrogate le norme
procedurali dell'art. 157 del citato provvedimento.
  Il  provvedimento,  con  il  quale  vengono  costituiti  la azienda
speciale  o  il  consorzio obbligatorio, di cui al primo comma, fissa
altresi' la misura e la durata del contributo di cui all'art. 4.
  La gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni o altri
enti e' fatta comunque con contabilita' separata da quella degli enti
interessati.