Art. 11.

  Il contributo annuale a carico delle Amministrazioni provinciali di
cui  all'art.  9  del  regio  decreto-legge  20 giugno 1935, n. 1425,
convertito  nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, all'art. 2 del regio
decreto-legge  12  novembre  1936, n. 2302, convertito nella legge 17
giugno 1937, n. 1319, ed all'art. 3 del regio decreto 21 agosto 1937,
n.  1716,  e'  fissato  nella misura del 3 per cento dell'addizionale
provinciale  all'imposta  comunale  sulle industrie, commerci, arti e
professioni.