Art. 12.

  Il  Commissariato  per  il  turismo  e'  autorizzato a concedere, a
decorrere  dall'esercizio finanziario 1958-59, nei limiti della spesa
annua  di  lire  100  milioni, contributi una tantum a favore di enti
che, senza scopo di lucro, svolgano attivita' dirette ad incrementare
il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile.