Art. 14.

  Nei  confronti  delle Aziende di cura, di soggiorno o di turismo, i
cui  bilanci  prevedono entrate superiori a lire 50 milioni annui, il
riscontro nulla gestione e' effettuato da un collegio di tre revisori
nominati  rispettivamente dal Ministro per l'interno dal Ministro per
il tesoro e dal Commissario per il turismo.
  I   revisori  sono  nominati  per  un  triennio  e  possono  essere
confermati.