Art. 15.

  Per  l'applicazione della presente legge viene autorizzata la spesa
di lire un miliardo per l'esercizio 1957-58, di lire 4,5 miliardi per
l'esercizio  1958-59 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi
successivi.
  I relativi finanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro - Commissariato per il turismo.