Art. 23. 
           Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo 
 
  Per  la  validita'  delle  sedute  di  un  Consiglio  regionale   o
interregionale o del  Consiglio  nazionale  dell'Ordine,  occorre  la
presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni,  in  caso
di parita', prevale il voto del presidente. 
  Fino all'insediamento del nuovo Consiglio  dell'Ordine,  rimane  in
carica il Consiglio uscente. 
  Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.