Art. 24. 
         Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia 
 
  Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui
Consigli dell'Ordine. 
  Egli puo', con decreto motivato, sentito il  parere  del  Consiglio
nazionale, sciogliere un Consiglio regionale  o  interregionale,  che
non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso  il
termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del  nuovo
Consiglio o quando il  Consiglio,  richiamato  all'osservanza,  degli
obblighi ad esso imposti, persista nel violarli. 
  Con  lo  stesso  decreto  il  Ministro  nomina,  scegliendo  tra  i
giornalisti professionisti, un commissario  straordinario,  al  quale
sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che
deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.