Art. 21.

  I  prodotti  ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine
alimentari,  anche se miscelate con sfarinati di grano, devono essere
posti  in  vendita  con  l'aggiunta  alla  denominazione "pane" della
specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.
  Nella  produzione  dei  tipi  di  pane  di  cui al precedente comma
possono essere aggiunti gli ingredienti indicati nell'articolo 20.