Art. 27. Ritenuta sui dividendi Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni e dalle societa' anche cooperative a responsabilita' limitata, comprese quelle di mutua assicurazione, sono soggetti a una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci, con obbligo di rivalsa. Per gli utili spettanti alle societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'ammontare della ritenuta e' detratto dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci nella proporzione stabilita dallo stesso art. 5. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della societa', i singoli soci, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alla societa' l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti quale risulta dall'ultimo bilancio della societa', salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi. Nei casi di distribuzione di azioni o quote gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote si considera utile distribuito l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputato a capitale. Non si computano a tal fine le riserve e i fondi indicati nello art. 45 del decreto indicato nel precedente comma. La ritenuta e' operata nella misura del trenta per cento e a titolo d'imposta sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, a societa' o enti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, esenti da tale imposta e a societa' o enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo. I soggetti residenti all'estero hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Le ritenute previste dai precedenti commi si applicano anche sugli utili di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso.