Art. 14.
                    (Servizi ammessi a riscatto)

  Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualita' di:
    a)   dipendente   statale   non   di   ruolo   senza   iscrizione
all'assicurazione  generale  obbligatoria, ai sensi dello art. 38, n.
I,  del  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n. 1827, modificato
dall'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636;
    b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;
    c)   assistente   straordinario   non   incaricato  o  assistente
volontario   nelle   universita'   o  negli  istituti  di  istruzione
superiore;
    d)  incaricato  tecnico  di  cui all'art. 2, secondo comma, della
legge  22  luglio  1960, n. 765, anteriormente al conseguimento della
qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera
direttiva del Ministero della marina mercantile;
    e)   amanuense  di  cancelleria  assunto  e  retribuito  a  norma
dell'art.  99  del  regio  decreto-legge  8  maggio  1924,  n. 745, e
amanuense ipotecario;
    f)  dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli
uffici italiani all'estero;
    g)  docente  presso  universita'  estere,  prima  della  nomina a
professore  di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore,
purche'  ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 della legge 18
marzo 1958, n. 311;
    h)  lettore  di  lingua e letteratura italiana presso universita'
estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali
di   istruzione  secondaria  o  degli  istituti  professionali  o  di
istruzione   artistica,  purche'  ricorrano  le  condizioni  previste
dall'articolo unico della legge 12 febbraio 1957, n. 45.
  Per  il  riscatto  dei  servizi  indicati  nel  comma precedente il
dipendente  statale e' tenuto al pagamento di un contributo pari al 6
per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o
della   retribuzione  spettante  alla  data  di  presentazione  della
domanda,  in  relazione  al periodo riscattato, salvo quanto disposto
nei successivi commi quarto e quinto.
  Se  la  domanda  di  riscatto  e' presentata dopo la cessazione dal
servizio,  il  contributo e' commisurato all'80 per cento dell'ultimo
stipendio o dell'ultima paga o retribuzione.
  Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo
di  riscatto  e'  pari  al  3 per cento dello stipendio, della paga o
della  retribuzione  spettante  all'interessato  all'atto  della  sua
assunzione  quale  dipendente  con trattamento di quiescenza a carico
del bilancio dello Stato.
  Qualora  il  servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con
iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art.
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