Art. 16.
                    (Personale postelegrafonico)

  Sono  computati  a domanda i servizi resi dal personale contemplato
dall'art.  22  della  legge  31  dicembre  1961,  n. 1406, secondo le
disposizioni  contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto  1966, n. 1296, nonche' quelli prestati dal personale indicato
dall'art. 86 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.
  Sono,  inoltre,  computati  a  domanda i servizi prestati presso le
aziende    dipendenti    dal    Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni dal personale che, comunque assunto, abbia prestato
servizio  in qualita' di operaio giornaliero, con qualsiasi mansione;
si  applicano le disposizioni di cui al succitato art. 22 della legge
31 dicembre 1961, n. 1406.