Art. 16. (Personale postelegrafonico) Sono computati a domanda i servizi resi dal personale contemplato dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1296, nonche' quelli prestati dal personale indicato dall'art. 86 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal personale che, comunque assunto, abbia prestato servizio in qualita' di operaio giornaliero, con qualsiasi mansione; si applicano le disposizioni di cui al succitato art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.