Art. 11.

                          Pari opportunita'

    1.  Al  fine  di  consentire  una  reale parita' uomini-donne, e'
istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunita' con il compito
di  proporre  misure  adatte  a  creare  effettive condizioni di pari
opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991,
n.  125,  con  particolare  riferimento  all'art.  1.  Il Comitato e'
costituito  da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni
sindacali  di  comparto  firmatarie  del  presente  CCNL e da un pari
numero  di  rappresentanti  dell'amministrazione.  Il  presidente del
Comitato   e'   nominato   dal   Ministro   dell'IUR   e  designa  un
vicepresidente.   Per   ogni  componente  effettivo  e'  previsto  un
componente supplente.
    2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
      a) raccolta   dei   dati   relativi  alle  materie  di  propria
competenza, che l'amministrazione e' tenuta a fornire;
      b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai
fini della contrattazione integrativa;
      c) promozione  di  iniziative  volte  ad  attuare  le direttive
comunitarie  per  l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle
persone nonche' a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n.
125/1991.
    3.  Nell'ambito  dei  vari  livelli di relazioni sindacali devono
essere  sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunita',
per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure
che  favoriscano  effettive  pari  opportunita'  nelle  condizioni di
lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
      \circ   percorsi  di  formazione  mirata  del  personale  sulla
cultura  delle  pari opportunita' in campo formativo, con particolare
riferimento   ai   progetti   per   l'orientamento  scolastico,  alla
riformulazione  dei  contenuti  d'insegnamento,  al superamento degli
stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma;
      \circ    azioni  positive,  con  particolare  riferimento  alle
condizioni  di  accesso  ai  corsi  di  formazione  e aggiornamento e
all'attribuzione d'incarichi o funzioni piu' qualificate;
      \circ   iniziative  volte  a  prevenire  o  reprimere  molestie
sessuali nonche' pratiche discriminatorie in generale;
      \circ  flessibilita' degli orari di lavoro;
      \circ  fruizione del part-time;
      \circ  processi di mobilita'.
    4.  L'amministrazione  assicura  l'operativita'  del  Comitato  e
garantisce  tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo
funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo n.
29 ottobre  1998, n. 387. In particolare, valorizza e pubblicizza con
ogni  mezzo,  nell'ambito  lavorativo,  i risultati del lavoro svolto
dallo  stesso. Il Comitato e' tenuto a svolgere una relazione annuale
sulle  condizioni  delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere
data la massima pubblicizzazione.
    5.  Il  Comitato per le pari opportunita' rimane in carica per la
durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.
I  componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per
un solo mandato.
    6.   A   livello  di  Amministrazione  scolastica  regionale,  su
richiesta    delle    organizzazioni    sindacali    abilitate   alla
contrattazione   integrativa,   possono  essere  costituiti  appositi
comitati  entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei
quali   deve  essere  assicurato  il  funzionamento  da  parte  delle
Direzioni   regionali.   Il  Presidente  e'  nominato  dal  Direttore
regionale.