Art. 9.

Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio a forte
      processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

    1.  Le  Parti  affermano  il  comune  impegno  ad  incentivare la
scolarizzazione  ed  il raggiungimento di buoni esiti formativi nelle
aree a rischio e a forte processo immigratorio.
    2.  A  tale  scopo  ogni  direttore regionale stipulera', entro i
termini  di  cui  all'art. 4, comma 3, lettera b), apposito contratto
integrativo  regionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL per
indicare  i  criteri  di  utilizzo  da  parte  delle scuole del fondo
accreditato  dal  Ministero  per  le aree a rischio, a forte processo
immigratorio e per la dispersione scolastica, la durata dei progetti,
gli obiettivi di lotta all'emarginazione scolastica da conseguire e i
sistemi  di  rilevazione  dei  risultati  da comunicare al MPI e alle
OO.SS,  favorendo  la pluralita' e la diffusione delle esperienze sul
territorio.
    3.   Le   scuole,   con   riferimento   allo  specifico  contesto
territoriale  di  rischio,  accedono  ai  fondi  in  questione  anche
consorziandosi  in  rete,  e  comunque  privilegiando  la  dimensione
territoriale   dell'area.  A  tal  fine  saranno  elaborati  progetti
finalizzati   al   recupero   dell'insuccesso  scolastico  anche  con
l'ampliamento dell'offerta formativa.
    4.  I  compensi per il personale coinvolto nelle attivita' di cui
al  presente  articolo saranno  definiti  in  sede  di contrattazione
d'istituto,  sulla  base  dei  criteri  generali  assunti  in sede di
contrattazione regionale.