Art. 11. (Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia) 1. E' istituito presso il Ministero il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), organo di alta consulenza del Ministro e del Consiglio dei ministri, nel quale la comunita' scientifica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca scientifica e tecnologica. 2. In particolare il CNST, ferma restando la competenza degli altri organi collegiali del Ministero e del CNR, da' pareri e formula proposte in ordine: a) alla relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); b) agli atti di programmazione annuale o pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica, alle priorita' da adottarsi nella loro attuazione, alle relative risorse nonche' alla partecipazione italiana a programmi internazionali di ricerca di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettere b) ed e); c) alle linee di sviluppo dei diversi settori scientifici e tecnologici in relazione agli obiettivi da conseguire, anche in funzione delle loro possibili ricadute; d) alle proposte del Ministro al CIPE di cui all'articolo 3, comma 2; e) ad ogni altra questione ad esso sottoposta. 3. Il CNST ha una durata di quattro anni; e' presieduto dal Ministro ed e' composto da: a) due membri eletti per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate con il decreto di cui al comma 6, in modo da assicurare comunque una equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui allo stesso comma 6, lettera a); b) dodici membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica scelti dal Ministro nell'ambito della ricerca universitaria, di quella pubblica e privata, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14; c) il Presidente del CNR; il Presidente dell'INFN; il Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI); un rappresentante designato dal CUN; un rappresentante designato dalla Conferenza permanente dei rettori; un rappresentante designato dal Consiglio per le ricerche astronomiche; il Presidente o, in sua assenza, un altro membro dell'Accademia nazionale dei Lincei. 4. I membri del CNST sono nominati con decreto del Ministro. I membri di cui al comma 3, lettere a) e b), non possono essere immediatamente rieletti o confermati, ne' possono appartenere contemporaneamente al CUN, ai suoi comitati consultivi ovvero ai comitati nazionali di consulenza del CNR. 5. Il CNST si avvale di supporti tecnici ed organizzativi; a questo fine e' istituito un apposito ufficio di segreteria tecnico-organizzativa presso il Ministero, Il CNST si puo' avvalere della collaborazione e del contributo di competenza degli organismi preposti alla ricerca scientifica e tecnologica dell'universita' e degli enti pubblici di ricerca, in particolare del CNR. 6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sono individuate le grandi aree scientifico-disciplinari, in numero non superiore a dodici, tenuto conto delle classificazioni internazionali, sentiti i comitati consultivi del CUN, previsti dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riuniti in apposita assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del CNR, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283, modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 360, nonche' il CNST costituito ai sensi del comma 7. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita' di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera a), l'organizzazione ed il funzionamento del CNST, in osservanza dei seguenti criteri: a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo e passivo e' conferito ai professori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento ed ai ricercatori universitari nonche' ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca operanti nelle discipline comprese nell'area stessa; b) le deliberazioni del Consiglio sono adottate in conformita' ai principi che regolano l'attivita' degli organi collegiali pubblici; c) alle deliberazioni e ai resoconti delle riunioni del Consiglio e' assicurata un'adeguata pubblicita'; d) il Consiglio puo' svolgere audizioni e far intervenire alle proprie riunioni, senza dirititto di voto, esperti esterni; e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno. 7. Nella prima applicazione della presente legge il CNST ha una durata di due anni e la componente elettiva di cui al comma 3, lettera a), e' costituita da un membro eletto da ciascuno dei comitati consultivi del CUN e dei comitati nazionali di consulenza del CNR. Ai membri nominati ai sensi del presente comma non si applica il disposto di cui al comma 4, secondo periodo.
Note all'art. 11: - La legge n. 14/1978 reca: "Norme per il controllo parlamentare nelle nomine negli enti pubblici". - L'art. 67 della citata legge n. 382/1980 cosi' recita: "Art. 67 (Composizione dei comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale). - Per l'esame dei progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, sono costituiti comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale. Entro il 31 dicembre 1980 il Ministro della pubblica istruzione determinera', su conforme parere del Consiglio universitario nazionale con proprio decreto, il numero dei comitati, in ogni caso non superiore a quindici, nei quali raggruppare le discipline per grandi aree omogenee. Di ogni comitato fa parte inoltre un ricercatore designato dal Consiglio universitario nazionale. Ogni comitato consultivo e' composto da un professore ordinario o straordinario designato dal Consiglio universitario nazionale che lo presiede e da dieci professori eletti dai docenti dei corrispondenti gruppi di discipline. Le modalita' di elezione sono determinate con il decreto di cui al primo comma". - La legge n. 360/1986 reca: "Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia".