Art. 11. 
                         (Consiglio nazionale 
                  della scienza e della tecnologia) 
1. E' istituito presso il  Ministero  il  Consiglio  nazionale  della
scienza e della tecnologia (CNST),  organo  di  alta  consulenza  del
Ministro e  del  Consiglio  dei  ministri,  nel  quale  la  comunita'
scientifica concorre alla definizione degli indirizzi e  delle  linee
generali della ricerca scientifica e tecnologica. 
2. In particolare il CNST, ferma restando la competenza  degli  altri
organi collegiali del Ministero e  del  CNR,  da'  pareri  e  formula
proposte in ordine: 
a) alla relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); 
b) agli atti  di  programmazione  annuale  o  pluriennale,  generale,
settoriale e speciale della ricerca scientifica e  tecnologica,  alle
priorita' da adottarsi nella loro attuazione, alle  relative  risorse
nonche' alla partecipazione italiana a  programmi  internazionali  di
ricerca di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettere b) ed
e); 
c)  alle  linee  di  sviluppo  dei  diversi  settori  scientifici   e
tecnologici in relazione  agli  obiettivi  da  conseguire,  anche  in
funzione delle loro possibili ricadute; 
d) alle proposte del Ministro al CIPE di cui all'articolo 3, comma 2; 
e) ad ogni altra questione ad esso sottoposta. 
3. Il CNST ha una durata di quattro anni; e' presieduto dal  Ministro
ed e' composto da: 
a)   due   membri   eletti   per   ciascuna   delle    grandi    aree
scientifico-disciplinari individuate con il decreto di cui  al  comma
6, in modo da  assicurare  comunque  una  equilibrata  rappresentanza
delle diverse componenti di cui allo stesso comma 6, lettera a); 
b) dodici membri di elevata qualificazione ed esperienza  scientifica
scelti dal  Ministro  nell'ambito  della  ricerca  universitaria,  di
quella pubblica e privata, sentite le  competenti  Commissioni  della
Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica,  ai  sensi  della
legge 24 gennaio 1978, n. 14; 
c) il Presidente del CNR;  il  Presidente  dell'INFN;  il  Presidente
dell'Agenzia spaziale italiana (ASI); un rappresentante designato dal
CUN; un rappresentante  designato  dalla  Conferenza  permanente  dei
rettori; un rappresentante designato dal Consiglio  per  le  ricerche
astronomiche; il Presidente  o,  in  sua  assenza,  un  altro  membro
dell'Accademia nazionale dei Lincei. 
4. I membri del CNST sono nominati con decreto del Ministro. I membri
di cui al comma 3, lettere a) e b), non possono essere immediatamente
rieletti o confermati, ne' possono appartenere contemporaneamente  al
CUN, ai suoi comitati consultivi  ovvero  ai  comitati  nazionali  di
consulenza del CNR. 
5. Il CNST si avvale di supporti tecnici ed organizzativi;  a  questo
fine   e'   istituito   un    apposito    ufficio    di    segreteria
tecnico-organizzativa presso il Ministero, Il CNST si  puo'  avvalere
della collaborazione e del contributo di competenza  degli  organismi
preposti alla ricerca scientifica e  tecnologica  dell'universita'  e
degli enti pubblici di ricerca, in particolare del CNR. 
6. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, con decreto del presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta   del   Ministro,   sono   individuate   le   grandi    aree
scientifico-disciplinari, in numero non superiore  a  dodici,  tenuto
conto  delle  classificazioni  internazionali,  sentiti  i   comitati
consultivi  del  CUN,  previsti  dall'articolo  67  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  riuniti  in
apposita assemblea, l'assemblea plenaria dei  comitati  nazionali  di
consulenza del CNR, ai sensi  della  legge  2  marzo  1963,  n.  283,
modificata dalla legge  8  luglio  1986,  n.  360,  nonche'  il  CNST
costituito  ai  sensi  del  comma  7.  Con  lo  stesso  decreto  sono
disciplinate le modalita' di elezione dei membri di cui al  comma  3,
lettera  a),  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  del  CNST,  in
osservanza dei seguenti criteri: 
a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato  attivo  e
passivo e' conferito ai professori,  agli  assistenti  del  ruolo  ad
esaurimento ed ai ricercatori  universitari  nonche'  ai  ricercatori
degli enti pubblici di ricerca  operanti  nelle  discipline  comprese
nell'area stessa; 
b) le deliberazioni del Consiglio sono  adottate  in  conformita'  ai
principi che regolano l'attivita' degli organi collegiali pubblici; 
c) alle deliberazioni e ai resoconti delle riunioni del Consiglio  e'
assicurata un'adeguata pubblicita'; 
d) il Consiglio  puo'  svolgere  audizioni  e  far  intervenire  alle
proprie riunioni, senza dirititto di voto, esperti esterni; 
e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno. 
7. Nella prima applicazione della  presente  legge  il  CNST  ha  una
durata di due anni e la  componente  elettiva  di  cui  al  comma  3,
lettera a), e'  costituita  da  un  membro  eletto  da  ciascuno  dei
comitati consultivi del CUN e dei comitati  nazionali  di  consulenza
del CNR. Ai membri nominati  ai  sensi  del  presente  comma  non  si
applica il disposto di cui al comma 4, secondo periodo. 
 
          Note all'art. 11:
          -  La  legge  n.  14/1978  reca:  "Norme  per  il controllo
          parlamentare nelle nomine negli enti pubblici".
          - L'art. 67 della citata legge n. 382/1980 cosi' recita:
          "Art.   67   (Composizione   dei  comitati  consultivi  del
          Consiglio  universitario  nazionale).  -  Per  l'esame  dei
          progetti  di  ricerca di interesse nazionale e di rilevante
          interesse per lo sviluppo della  scienza,  sono  costituiti
          comitati  consultivi del Consiglio universitario nazionale.
          Entro il  31  dicembre  1980  il  Ministro  della  pubblica
          istruzione  determinera',  su conforme parere del Consiglio
          universitario nazionale con proprio decreto, il numero  dei
          comitati,  in ogni caso non superiore a quindici, nei quali
          raggruppare le discipline per grandi aree omogenee. Di ogni
          comitato  fa  parte  inoltre  un  ricercatore designato dal
          Consiglio universitario nazionale.
          Ogni  comitato  consultivo  e'  composto  da  un professore
          ordinario   o   straordinario   designato   dal   Consiglio
          universitario   nazionale   che  lo  presiede  e  da  dieci
          professori eletti dai docenti dei corrispondenti gruppi  di
          discipline.
          Le modalita' di elezione sono determinate con il decreto di
          cui al primo comma".
          -  La  legge  n. 360/1986 reca: "Modificazioni alla legge 2
          marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione  e  sviluppo
          della ricerca scientifica in Italia".