Art. 12. 
                           (Organizzazione) 
1. L'organizzazione del Ministero e'  articolata  in  dipartimenti  e
servizi. I dipartimenti, in numero di quattro, esercitano le funzioni
del Ministero previste dall'articolo 2. I servizi, in numero di  sei,
esercitano funzioni di supporto al  complesso  delle  competenze  dei
dipartimenti. 
2. I  dipartimenti  sono  strutture  organizzative  di  pari  livello
preposte a  settori  omogenei,  individuabili  nelle  seguenti  aree:
programmazione e coordinamento  generale;  istruzione  universitaria;
ricerca  scientifica;   ricerca   applicata;   ricerca   finalizzata;
relazioni internazionali; affari giuridici e legislativi. 
3. I servizi sono strutture distinte dai dipartimenti, preposte,  tra
gli altri, ai seguenti  settori:  studi  e  documentazione;  Anagrafe
nazionale delle ricerche; supporto agli organi collegiali;  vigilanza
sugli enti; personale del  Ministero;  verifica  della  funzionalita'
dell'organizzazione; servizi di supporto  tecnico  e  amministrativo;
stampa e relazioni esterne. 
4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra
essi  dei  posti  di  funzione  dirigenziale  nonche'  le  successive
modificazioni della organizzazione del Ministero  sono  disposte  con
regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai  commi  precedenti  e
dei seguenti criteri: 
a) l'individuazione dei dipartimenti e' effettuata in  rapporto  alla
natura delle funzioni; 
b) la determinazione delle competenze dei dipartimenti e dei  servizi
e' rivolta, anche attraverso  l'accorpamento  di  materie  e  compiti
omogenei, a stabilire una sostanziale equiparazione tra le  strutture
dello stesso livello; 
c) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi e' resa funzionale
alla diversita' dei compiti attribuiti; 
d)  i  dipartimenti  e  i  servizi   sono   strutture   aperte   alla
partecipazione di esperti esterni all'amministrazione; 
e) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma ad  un
criterio  di  flessibilita'  per  corrispondere  al  mutamento  delle
esigenze; si adatta altresi' allo svolgimento di  compiti  anche  non
permanenti, al raggiungimento di specifici  obiettivi  programmatici,
nonche' alla progressiva attuazione dei principi di  autonomia  delle
universita' e degli enti di ricerca; 
f) alle attivita' conoscitive e istruttorie svolte dai dipartimenti e
dai servizi  possono  concorrere  gruppi  di  lavoro  o  commissioni,
istituiti con decreto del Ministro, anche con  la  partecipazione  di
esperti  chiamati  a  tempo  determinato,  secondo  quanto   previsto
dall'articolo 13, comma 5; 
g) gli uffici costituiscono le unita' operative  dei  dipartimenti  e
dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito; 
h) ai dipartimenti e ai servizi sono preposti, a  tempo  determinato,
rispettivamente  dirigenti  generali  di  livello   C   e   dirigenti
superiori. La direzione dei  dipartimenti  e  dei  servizi,  fino  al
limite di un terzo del loro numero complessivo, puo' essere conferita
agli esperti di cui all'articolo 13, comma 4; 
i) il coordinamento dell'attivita' dei dipartimenti e dei servizi  e'
assicurato  dal  Dipartimento  preposto  alla  programmazione  e   al
coordinamento  generale.  I  relativi  atti  di  programmazione  sono
emanati con decreto del  Ministro.  A  tal  fine,  il  direttore  del
Dipartimento coadiuva direttamente il Ministro  nell'attivita'  volta
ad assicurare  il  coordinamento  e  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Amministrazione  e,  in  attuazione  degli  indirizzi  e   delle
direttive   del   Ministro,   convoca   periodiche   conferenze   dei
responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria; 
l) le conferenze di cui alla lettera precedente formulano proposte in
materia di organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo i
rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i servizi,  assicurano  lo
scambio  delle  informazioni  e  delle  necessarie  documentazioni  e
verificano i risultati raggiunti riferendone al Ministro,  anche  con
una relazione annuale. 
5. Il regolamento di cui al comma 4 e' emanato entro sei  mesi  dalla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
funzione pubblica. Lo schema di regolamento, corredato del parere del
Consiglio di Stato, e' trasmesso alle  competenti  Commissioni  della
Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,   affinche'
esprimano il proprio parere nel termine  di  trenta  giorni.  Decorso
tale termine il regolamento puo' essere adottato. 
6. Con l'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia
per il Ministero  le  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di organizzazione  incompatibili  con  le  norme  di  cui  al
presente articolo. 
7. Nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, uno o piu' decreti
del Ministro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,  provvedono  a
definire: 
a)  l'articolazione  in  uffici  dei  dipartimenti  e   dei   servizi
determinandone livelli e competenze; 
b) la creazione, nell'ambito  dei  dipartimenti  e  dei  servizi,  di
uffici a carattere transitorio o per il raggiungimento  di  specifici
obiettivi; 
c) la preposizione agli uffici e l'assegnazione del personale. 
8. Ogni cinque anni l'organizzazione del Ministero  e'  sottoposta  a
verifica al fine di accertarne la  rispondenza  alle  funzioni  e  al
mutare  delle  esigenze.  Dell'esito  della  verifica   il   Ministro
riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato  della  Repubblica,  anche   al   fine   dell'adozione   delle
conseguenti modifiche organizzative.