Art. 13. (Personale) 1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e le relative funzioni sono stabilite nella allegata tabella A. 2. La dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali e' stabilita in 550 unita'; la ripartizione per ciascuna qualifica e' prevista nella allegata tabella B. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati i profili professionali e i relativi contingenti. Con lo stesso decreto, entro il predetto limite numerico complessivo, possono essere variate, in relazione a specifiche esigenze di funzionalita' del Ministero e alla disponibilita' dei posti, le qualifiche individuate nella tabella B nonche' le dotazioni organiche di ciascuna qualifica in una percentuale non superiore al 25 per cento di quella stabilita nella stessa tabella B. 3. La commissione di disciplina e' costituita secondo le norme vigenti. 4. Per i fini di cui all'articolo 12, comma 4, lettera h), e per sopperire ad ulteriori esigenze organizzative e funzionali, il Ministro puo' avvalersi di esperti a tempo pieno e di elevata qualificazione, fino ad un numero massimo di dieci unita'. Tra questi, gli estranei alle amministrazioni pubbliche sono assunti con contratto di diritto privato di durata non superiore a un quinquennio, rinnovabile una sola volta. I dipendenti pubblici cui e' conferito l'incarico sono posti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o di comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, disciplina le modalita' di conferimento dell'incarico, la sua durata in relazione ai contenuti e alla natura delle prestazioni richieste, le obbligazioni delle parti anche per l'esercizio del diritto di recesso. A tutti i direttori di dipartimento, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, e' attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore a quello di professore universitario di prima fascia a tempo pieno. Ai direttori di servizio, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, e' attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico dei dirigenti superiori. I dipendenti pubblici incaricati della direzione di un dipartimento, di un servizio o di funzioni equiparate, mantengono il trattamento economico in godimento, se piu' favorevole. 5. Per la costituzione di gruppo di lavoro o di commissioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), per collaborazioni a tempo parziale, nonche' per incarichi di consulenza studio o ricerca, il Ministro puo' avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalita' disciplinate dal regolamento di cui allo stesso articolo 12, comma 4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro. 6. Con decreto del Ministro sono definiti i criteri e le modalita' per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, anche al di fuori delle ordinarie procedure. I relativi corsi possono essere effettuati in parte anche all'estero.