Art. 13. 
                             (Personale) 
1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del  Ministero  e  le
relative funzioni sono stabilite nella allegata tabella A. 
2. La dotazione organica complessiva del personale appartenente  alle
qualifiche funzionali e' stabilita in 550 unita'; la ripartizione per
ciascuna qualifica e' prevista nella allegata tabella B. Con  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica,  da
pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  individuati  i  profili
professionali e i relativi contingenti. Con lo stesso decreto,  entro
il predetto limite numerico complessivo, possono essere  variate,  in
relazione a specifiche esigenze di funzionalita' del Ministero e alla
disponibilita' dei posti, le qualifiche individuate nella  tabella  B
nonche'  le  dotazioni  organiche  di  ciascuna  qualifica   in   una
percentuale non superiore al 25 per cento di quella  stabilita  nella
stessa tabella B. 
3. La commissione  di  disciplina  e'  costituita  secondo  le  norme
vigenti. 
4. Per i fini di cui all'articolo 12, comma  4,  lettera  h),  e  per
sopperire  ad  ulteriori  esigenze  organizzative  e  funzionali,  il
Ministro puo' avvalersi  di  esperti  a  tempo  pieno  e  di  elevata
qualificazione, fino ad  un  numero  massimo  di  dieci  unita'.  Tra
questi, gli estranei alle amministrazioni pubbliche sono assunti  con
contratto  di  diritto  privato  di  durata  non   superiore   a   un
quinquennio, rinnovabile una sola volta. I dipendenti pubblici cui e'
conferito  l'incarico  sono  posti  in  posizione  di  fuori   ruolo,
aspettativa o di comando in relazione ai  rispettivi  ordinamenti  di
provenienza.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo  12,  comma   4,
disciplina le modalita' di conferimento dell'incarico, la sua  durata
in relazione ai contenuti e alla natura delle prestazioni  richieste,
le obbligazioni delle parti anche  per  l'esercizio  del  diritto  di
recesso. A tutti  i  direttori  di  dipartimento,  ed  a  coloro  che
svolgono  funzioni  equiparate,  e'   attribuito,   per   la   durata
dell'incarico, il trattamento economico determinato con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
di concerto con il Ministro del tesoro, in  misura  non  superiore  a
quello di professore universitario di prima fascia a tempo pieno.  Ai
direttori di servizio, ed a coloro che svolgono funzioni  equiparate,
e' attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento  economico
dei dirigenti  superiori.  I  dipendenti  pubblici  incaricati  della
direzione  di  un  dipartimento,  di  un  servizio  o   di   funzioni
equiparate, mantengono il trattamento economico in godimento, se piu'
favorevole. 
5. Per la costituzione di gruppo di lavoro o di commissioni ai  sensi
dell'articolo 12, comma 4, lettera f),  per  collaborazioni  a  tempo
parziale, nonche' per incarichi di consulenza studio  o  ricerca,  il
Ministro puo' avvalersi di altri esperti,  nei  limiti  dell'apposito
stanziamento  di  bilancio,  secondo   modalita'   disciplinate   dal
regolamento di cui allo stesso articolo 12, comma 4. Con decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
di concerto con il Ministro del tesoro sono annualmente determinati i
compensi per gli incarichi a tempo parziale e per  la  partecipazione
alle commissioni e ai gruppi di lavoro. 
6. Con decreto del Ministro sono definiti i criteri  e  le  modalita'
per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio,  anche
al di fuori delle  ordinarie  procedure.  I  relativi  corsi  possono
essere effettuati in parte anche all'estero.