ART. 10. (Le regioni). 1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro: a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza; b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza; c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale; d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonche' alla approvazione di quelli di rilievo interregionale; e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni; g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna; h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalita' di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino; i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre; l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge. 2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente ed uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 3. Il servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, alla valutazione di fattibilita' tecnico-economica ed al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonche' al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacita' superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedano sbarramenti di altezza superiore a 10 metri. 4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale. 5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacita' di invaso. 6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonche' delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima. 8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative gia' trasferite o delegate alle regioni.
Note all'art. 10: - Il D.P.R. n. 616/1977 reca attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Il relativo art. 8 cosi' recita: "Art. 8 (Gestioni comuni fra regioni). - Le regioni per le attivita' ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile. Le attivita' ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni". - Il D.P.R. n. 1363/1959 approva il regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta. - Il R.D.L.n. 3267/1923 concerne il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.