ART. 10. 
                            (Le regioni). 
1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le  funzioni
ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente  legge,  ed  in
particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e  di  terra  e,
tra l'altro: 
a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza; 
b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione  del  progetto  di
piano dei bacini  di  rilievo  nazionale  secondo  le  direttive  dei
relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza; 
c) formulano proposte per  la  formazione  dei  programmi  e  per  la
redazione di studi e  di  progetti  relativi  ai  bacini  di  rilievo
nazionale; 
d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione
dei piani dei bacini idrografici di rilievo  regionale  nonche'  alla
approvazione di quelli di rilievo interregionale; 
e)  dispongono  la  redazione   e   provvedono   all'approvazione   e
all'esecuzione dei  progetti,  degli  interventi  e  delle  opere  da
realizzare  nei  bacini   di   rilievo   regionale   e   di   rilievo
interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni  comuni,  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616; 
f) provvedono, nei bacini  di  rilievo  regionale  ed  in  quelli  di
rilievo interregionale, per la  parte  di  propria  competenza,  alla
organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia  idraulica,
di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione
e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei
beni; 
g)  provvedono  alla  organizzazione   e   al   funzionamento   della
navigazione interna; 
h) attivano la costituzione di  comitati  per  i  bacini  di  rilievo
regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalita'  di
consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati,
in ordine alla redazione dei piani di bacino; 
i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e  sulle
condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza  e
sullo stato di attuazione del  programma  triennale  in  corso  e  la
trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del  suolo  entro  il
mese di dicembre; 
l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in  materia  di
conservazione e difesa del territorio, del suolo e del  sottosuolo  e
di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza  ed
esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge. 
2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed  in  quelli
di rilievo  interregionale  deve  essere  assicurata  la  presenza  a
livello tecnico di funzionari dello Stato,  di  cui  almeno  uno  del
Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente ed uno
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
3. Il servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione,
alla valutazione di fattibilita' tecnico-economica  ed  al  controllo
dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonche'
al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi  artificiali  aventi
capacita' superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che  richiedano
sbarramenti di altezza superiore a 10 metri. 
4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario  e  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano  le
attribuzioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  1›
novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che  non  superano  i  10
metri di altezza e che determinano  un  invaso  inferiore  a  100.000
metri cubi, ad eccezione degli  sbarramenti  al  servizio  di  grandi
derivazioni di acqua di competenza statale. 
5. Resta di competenza statale la  normativa  tecnica  relativa  alla
progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento  di  qualsiasi
altezza e capacita' di invaso. 
6. Le funzioni relative al vincolo  idrogeologico  di  cui  al  regio
decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente  esercitate
dalle regioni a  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi  generali
e dei  criteri  definiti  dallo  Stato,  le  funzioni  amministrative
statali relative alla difesa delle coste, con esclusione  delle  zone
comprese nei bacini di  rilievo  nazionale,  nonche'  delle  aree  di
preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato  e  della
navigazione marittima. 
8.  Restano  ferme  tutte  le  altre  funzioni  amministrative   gia'
trasferite o delegate alle regioni. 
 
          Note all'art. 10:
          - Il D.P.R. n. 616/1977 reca attuazione della delega di cui
          all'articolo 1 della legge  22  luglio  1975,  n.  382.  Il
          relativo art. 8 cosi' recita:
          "Art.  8 (Gestioni comuni fra regioni). - Le regioni per le
          attivita'  ed  i  servizi,  che  interessano  i   territori
          finitimi,  possono addivenire ad intese e costituire uffici
          o gestioni comuni, anche in forma consortile.
          Le  attivita'  ed i servizi predetti devono formare oggetto
          di  specifiche  intese  e  non  possono  dare  luogo   alla
          costituzione di consorzi generali fra regioni".
          -  Il  D.P.R.  n.  1363/1959  approva il regolamento per la
          compilazione dei progetti,  la  costruzione  e  l'esercizio
          delle dighe di ritenuta.
          -  Il  R.D.L.n.  3267/1923  concerne  il riordinamento e la
          riforma della  legislazione  in  materia  di  boschi  e  di
          terreni montani.