Art. 22
                   (Attivita' del gestore locale)

  1.  Il  gestore  locale  fornisce  il servizio di consultazione del
sistema   informatico   dell'ufficio   giudiziario,  per  i  soggetti
abilitati collegati attraverso il gestore centrale.
  2.  Il  gestore locale, mediante il sistema informatico di gestione
della  cancelleria,  fornisce il servizio di consultazione nei limiti
dei privilegi di accesso dell'utente.
  3.   II   gestore  locale  trasmette  i  documenti  tra  i  sistemi
informatici  dell'ufficio  giudiziario  o  dell'UNEP  ed  il  gestore
centrale.
  4. Il gestore locale fornisce una verifica della ricezione di tutti
i  documenti  informatici  ricevuti  dal  gestore  centrale  e  delle
relative attestazioni temporali.
  5.  Il  gestore  locale  decifra i messaggi crittografati ricevuti,
secondo le regole previste all'articolo 42.
  6.  Il  gestore  locale cifra, con le modalita' di cui all'articolo
43,  i  documenti in uscita, facenti parte del fascicolo informatico,
quando sono destinati a soggetti abilitati esterni.
  7.  Il  gestore  locale  verifica automaticamente, con il controllo
della firma digitale, l'autenticita' e l'integrita' di ogni documento
informatico ricevuto.
  8.  Il  gestore locale verifica il rispetto dei formati e l'assenza
di virus.
  9.  Il  gestore  locale  rende disponibile il documento ricevuto al
sistema informatico di gestione delle cancellerie civili o dell'UNEP,
associandovi  le  informazioni  dell'attivita'  di verifica di cui al
comma 8, per valutarne la ricevibilita'.
  10.  Il  gestore locale mantiene traccia, nei log di sistema, delle
operazioni  di  consultazione  da  parte  degli utenti e di eventuali
interventi  modificativi di atti e documenti, in conformita' a quanto
previsto  per  il  monitoraggio del sistema dal D.M. 24 maggio 2001 e
successive modificazioni.