Art. 22 (Attivita' del gestore locale) 1. Il gestore locale fornisce il servizio di consultazione del sistema informatico dell'ufficio giudiziario, per i soggetti abilitati collegati attraverso il gestore centrale. 2. Il gestore locale, mediante il sistema informatico di gestione della cancelleria, fornisce il servizio di consultazione nei limiti dei privilegi di accesso dell'utente. 3. II gestore locale trasmette i documenti tra i sistemi informatici dell'ufficio giudiziario o dell'UNEP ed il gestore centrale. 4. Il gestore locale fornisce una verifica della ricezione di tutti i documenti informatici ricevuti dal gestore centrale e delle relative attestazioni temporali. 5. Il gestore locale decifra i messaggi crittografati ricevuti, secondo le regole previste all'articolo 42. 6. Il gestore locale cifra, con le modalita' di cui all'articolo 43, i documenti in uscita, facenti parte del fascicolo informatico, quando sono destinati a soggetti abilitati esterni. 7. Il gestore locale verifica automaticamente, con il controllo della firma digitale, l'autenticita' e l'integrita' di ogni documento informatico ricevuto. 8. Il gestore locale verifica il rispetto dei formati e l'assenza di virus. 9. Il gestore locale rende disponibile il documento ricevuto al sistema informatico di gestione delle cancellerie civili o dell'UNEP, associandovi le informazioni dell'attivita' di verifica di cui al comma 8, per valutarne la ricevibilita'. 10. Il gestore locale mantiene traccia, nei log di sistema, delle operazioni di consultazione da parte degli utenti e di eventuali interventi modificativi di atti e documenti, in conformita' a quanto previsto per il monitoraggio del sistema dal D.M. 24 maggio 2001 e successive modificazioni.