Art. 10 
                (Effetti e durata dell'autorizzazione 
                           alle trattative) 
 
1. L'autorizzazione ad iniziare le  trattative  contrattuali  di  cui
all'articolo 9 non conferisce all'impresa il diritto di  ottenere  le
successive autorizzazioni  di  cui  all'articolo  13  e  puo'  essere
soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e
puo' essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative. 
2. L'autorizzazione e' soggetta a sospensione o revoca ai  sensi  del
successivo articolo 15.