Art. 10 (Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative) 1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'articolo 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'articolo 13 e puo' essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e puo' essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative. 2. L'autorizzazione e' soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo articolo 15.