Art. 9 
              Disciplina delle trattative contrattuali 
 
  1. I soggetti iscritti al registro di  cui  all'articolo  3  devono
comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa
l'inizio   di   trattative    contrattuali,    per    l'esportazione,
l'importazione e il transito di materiale d'armamento. 
  2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il
Ministero  della  difesa,  puo'   vietare   la   prosecuzione   della
trattativa. 
  3. Il Ministero puo' disporre  altresi'  condizioni  o  limitazioni
alle attivita' medesime, tenuto conto  dei  principi  della  presente
legge e degli indirizzi di cui  all'articolo  1,  nonche'  di  motivi
d'interesse nazionale. 
  4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle  operazioni
di esportazione, importazione e transito dei materiali  di  armamento
da e verso Paesi NATO e UEO ovvero delle  operazioni  contemplate  da
apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero
della  difesa  che,   entro   30   giorni   dalla   ricezione   della
comunicazione, ha facolta' di disporre condizioni o limitazioni  alla
conclusione delle trattative stesse. 
  5. Sono soggette al solo  nulla  osta  del  Ministro  delle  difesa
importazione ed esportazioni: 
a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione
   di materiali gia' oggetto di contratti autorizzati, ma  nei  quali
   tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute; 
b) di materiali gia' regolarmente  esportati  e  che  debbano  essere
   reimportati o riesportati temporaneamente, anche in  altri  Paesi,
   per riparazioni o manutenzione; 
c) di materiali importati, ed eventualmente  anche  esportati  e  che
   debbano essere restituiti ai costruttori per difetti,  inidoneita'
   e simili; 
d) di  attrezzature  da  inviare   in   temporanea   esportazione   o
   importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di
   materiali gia' autorizzati alla importazione  ed  esportazione  ma
   senza che gli atti relativi  avessero  contenuto  tali  specifiche
   previsioni; 
e) di  materiali  di  armamento  a  fini  di  esibizioni,  mostre   e
   dimostrazioni  tecniche;  dei  relativi  manuali   e   descrizioni
   tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la  presentazione
   dei   materiali   stessi,   nonche'   di   campionature   per   la
   partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione. 
  6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per  le  attivita'
di cui al presente articolo possono avvalersi  del  Comitato  di  cui
all'articolo 7. 
  7. L'eventuale rifiuto  di  una  autorizzazione  nonche'  eventuali
condizioni e  limitazioni,  dovranno  essere  motivati  e  comunicati
all'impresa interessata.