Art. 12. 
                         Poteri di indagine 
  1. L'Autorita', valutati gli elementi comunque in  suo  possesso  e
quelli portati a sua conoscenza da  pubbliche  amministrazioni  o  da
chiunque  vi  abbia   interesse,   ivi   comprese   le   associazioni
rappresentative  dei  consumatori,   procede   ad   istruttoria   per
verificare l'esistenza  di  infrazioni  ai  divieti  stabiliti  negli
articoli 2 e 3. 
  2. L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o  su  richiesta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  o  del
Ministro delle partecipazioni statali,  ad  indagini  conoscitive  di
natura generale nei settori economici nei  quali  l'evoluzione  degli
scambi, il comportamento dei prezzi,  o  altre  circostanze  facciano
presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.