Art. 13. 
                      Comunicazione delle intese 
  1.  Le  imprese  possono   comunicare   all'Autorita'   le   intese
intercorse.  Se  l'Autorita'   non   avvia   l'istruttoria   di   cui
all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non  puo'
piu'  procedere  a  detta  istruttoria,  fatto  salvo  il   caso   di
comunicazioni incomplete o non veritiere.