Art. 14 
                             Istruttoria 
 
  1. L'Autorita', nei casi di presunta infrazione agli articoli  2  o
3, notifica l'apertura dell'istruttoria  alle  imprese  e  agli  enti
interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti
hanno  diritto  di  essere  sentiti,  personalmente  o  a  mezzo   di
procuratore  speciale,  nel  termine  fissato  contestualmente   alla
notifica ed hanno facolta' di presentare deduzioni e pareri  in  ogni
stadio dell'istruttoria, nonche' di essere nuovamente  sentiti  prima
della chiusura di questa. 
  2. L'Autorita' puo' in  ogni  momento  dell'istruttoria  richiedere
alle imprese, enti o persone che ne siano  in  possesso,  di  fornire
informazioni e di esibire documenti utili ai  fini  dell'istruttoria;
disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e  di
prenderne copia, anche  avvalendosi  della  collaborazione  di  altri
organi  dello  Stato;  disporre  perizie  e  analisi   economiche   e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 
  3. Tutte le notizie,  le  informazioni  o  i  dati  riguardanti  le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono  tutelati
dal  segreto   d'ufficio   anche   nei   riguardi   delle   pubbliche
amministrazioni. 
  4. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle  loro  funzioni
sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 
  5.  Con  provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti  richiesti  di
fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla  sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino  a  cinquanta  milioni  di  lire  se
rifiutano od omettono,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire  le
informazioni  o  di  esibire  i  documenti   ovvero   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se  forniscono
informazioni od esibiscono documenti non  veritieri.  Sono  salve  le
diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.