Art. 15. 
                         Diffide e sanzioni 
  1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorita'
ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa  alle  imprese  e  agli
enti interessati  il  termine  per  l'eliminazione  delle  infrazioni
stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della  gravita'  e
della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria in misura  non  inferiore  all'uno
per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato
in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della diffida relativamente  ai  prodotti  oggetto
dell'intesa o  dell'abuso  di  posizione  dominante,  determinando  i
termini entro i quali l'impresa deve  procedere  al  pagamento  della
sanzione. 
  2. In caso di inottemperanza  alla  diffida  di  cui  al  comma  1,
l'Autorita' applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  al
dieci per cento del fatturato ovvero,  nei  casi  in  cui  sia  stata
applicata la sanzione di cui  al  comma  1,  di  importo  minimo  non
inferiore al doppio della  sanzione  gia'  applicata  con  un  limite
massimo del dieci per cento del fatturato come individuato  al  comma
1, determinando altresi' il termine entro il quale il pagamento della
sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorita' puo' disporre  la  sospensione  dell'attivita'  d'impresa
fino a trenta giorni.