ART. 11.
               Risanamento della miniera di Balangero
1.  Il  Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo
di  programma  con  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  con  il  Ministero  della  sanita', con la regione
Piemonte, con la comunita' montana di Valle di Lanzo e con il  Comune
di   Balangero  per  il  risanamento  ambientale  della  miniera  ivi
esistente e del territorio interessato, con priorita' di utilizzo dei
lavoratori della medesima miniera nelle attivita' di bonifica.
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al  comma  1
e'  autorizzata,  a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire
30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di  lire  15
miliardi per il 1993.
3.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15
miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi  per  l'anno  1993,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  9001
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992,
all'uopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Norme  per  la
riconversione  delle  produzioni  a  base di amianto (di cui lire 6,3
miliardi quale limite di impegno dal 1993)".