Art. 17. Servizi informativi e documentativi forniti dal P.R.A.: ispezioni, stati, certificazioni e copie di formalita' 1. L'ispezione, diretta a conoscere lo stato giuridico attuale di un veicolo, si esegue mediante interrogazione del sistema informatico. 2. Lo stato giuridico di cui al comma 1 e' attestato mediante certificazione apposita. 3. Il certificato cronologico riporta i dati di ogni formalita' registrata successivamente alla data di attivazione del servizio automatizzato, e, per i veicoli anteriormente iscritti, e' preceduto dallo stato giuridico originario di cui all'art. 3, comma 2. 4. Le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono fornite su fogli bianchi recanti l'intestazione dell'A.C.I. con l'indicazione dell'ufficio del P.R.A. che le fornisce. 5. Il certificato di proprieta' e l'annesso tagliando da utilizzarsi per l'aggiornamento della carta di circolazione, le certificazioni negative e le altre previste dai commi 2 e 3, sono redatte mediante stampa dal sistema informativo; la sottoscrizione da eseguirsi nei modi di cui all'art. 1, comma 4, attesta la provenienza dei dati ivi riportati dagli archivi elettronici. 6. Copia della documentazione relativa alle formalita' registrate e' rilasciata mediante riproduzione fotostatica autenticata, a chi ne faccia specifica richiesta. 7. Le ispezioni ed il rilascio di certificazioni e copie, in relazione a formalita' registrate prima della data di attivazione del servizio automatizzato, continuano ad effettuarsi secondo la normativa vigente anteriormente a tale data. Qualora la conservatoria provinciale abbia proceduto alle operazioni di riproduzione previste dall'art. 2, comma 3, le predette operazioni si eseguono sulla base della pellicola sostitutiva autenticata, in luogo del foglio di iscrizione originale.