Art. 17.
       Servizi informativi e documentativi forniti dal P.R.A.:
       ispezioni, stati, certificazioni e copie di formalita'
  1.  L'ispezione,  diretta a conoscere lo stato giuridico attuale di
un   veicolo,   si   esegue   mediante   interrogazione  del  sistema
informatico.
  2.  Lo  stato  giuridico  di  cui  al comma 1 e' attestato mediante
certificazione apposita.
  3.  Il  certificato  cronologico  riporta i dati di ogni formalita'
registrata  successivamente  alla  data  di  attivazione del servizio
automatizzato,  e, per i veicoli anteriormente iscritti, e' preceduto
dallo stato giuridico originario di cui all'art. 3, comma 2.
  4.  Le  certificazioni  di cui ai commi 2 e 3 sono fornite su fogli
bianchi   recanti   l'intestazione   dell'A.C.I.   con  l'indicazione
dell'ufficio del P.R.A. che le fornisce.
  5.   Il   certificato   di  proprieta'  e  l'annesso  tagliando  da
utilizzarsi  per  l'aggiornamento  della  carta  di  circolazione, le
certificazioni  negative  e  le  altre previste dai commi 2 e 3, sono
redatte mediante stampa dal sistema informativo; la sottoscrizione da
eseguirsi nei modi di cui all'art. 1, comma 4, attesta la provenienza
dei dati ivi riportati dagli archivi elettronici.
  6.  Copia  della documentazione relativa alle formalita' registrate
e' rilasciata mediante riproduzione fotostatica autenticata, a chi ne
faccia specifica richiesta.
  7.  Le  ispezioni  ed  il  rilascio  di  certificazioni e copie, in
relazione a formalita' registrate prima della data di attivazione del
servizio   automatizzato,   continuano   ad  effettuarsi  secondo  la
normativa vigente anteriormente a tale data. Qualora la conservatoria
provinciale  abbia proceduto alle operazioni di riproduzione previste
dall'art.  2,  comma 3, le predette operazioni si eseguono sulla base
della  pellicola  sostitutiva  autenticata,  in  luogo  del foglio di
iscrizione originale.