Art. 18. Conservazione della documentazione prescritta 1. Devono essere conservati nella raccolta delle formalita' i certificati di proprieta' ritirati, le note, i titoli e gli altri documenti acquisiti. 2. La conservatoria provinciale del P.R.A. puo' procedere alla riproduzione sostitutiva dei documenti originali costituenti la raccolta delle formalita' a norma degli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 e dell'articolo unico del decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979. In tal caso, il rilascio di copie ai sensi dell'art. 17, comma 6, si esegue sulla base della pellicola sostitutiva autenticata, in luogo del documento originale. 3. Anteriormente ai termini previsti dalle disposizioni in vigore, non puo' procedersi alla distruzione dei documenti originali costituenti la raccolta delle formalita' se non previa riproduzione ai sensi del comma 2.
Nota all'art. 18: - Per il testo degli articoli 6 e seguenti del D.P.C.M. 11 settembre 1974 e dell'articolo unico del D.M. 29 marzo 1979 si veda in nota all'art. 2.