Art. 18.
            Conservazione della documentazione prescritta
  1.  Devono  essere  conservati  nella  raccolta  delle formalita' i
certificati  di  proprieta'  ritirati,  le note, i titoli e gli altri
documenti acquisiti.
  2.  La  conservatoria  provinciale  del  P.R.A. puo' procedere alla
riproduzione  sostitutiva  dei  documenti  originali  costituenti  la
raccolta  delle  formalita'  a  norma degli articoli 6 e seguenti del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 e
dell'articolo   unico   del   decreto  ministeriale  29  marzo  1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979. In tal
caso,  il rilascio di copie ai sensi dell'art. 17, comma 6, si esegue
sulla  base  della  pellicola  sostitutiva  autenticata, in luogo del
documento originale.
  3.  Anteriormente ai termini previsti dalle disposizioni in vigore,
non   puo'   procedersi  alla  distruzione  dei  documenti  originali
costituenti  la  raccolta delle formalita' se non previa riproduzione
ai sensi del comma 2.
 
          Nota all'art. 18:
             - Per il testo degli articoli 6 e seguenti del  D.P.C.M.
          11  settembre  1974 e dell'articolo unico del D.M. 29 marzo
          1979 si veda in nota all'art. 2.