Art. 20.
                         Impieghi agevolati
  1.  Ferme  restando  le disposizioni previste dall'articolo 15 e le
altre norme comunitarie relative al regime  delle  agevolazioni,  gli
oli  minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al
presente decreto sono ammessi ad  esenzione  o  all'aliquota  ridotta
nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalita' stabilite
con  decreto  del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione
dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere  effettuata  con  la
procedura di accredito prevista dall'articolo 14. La predetta tabella
sostituisce  la  tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964,
n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  1964,
n.  1350 (a), e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32
(b).
  2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o
assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in  conformita'  alle
norme  comunitarie  adottate  in materia e devono essere eseguite, di
norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.
  3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati
agli impieghi elencati nella tabella A, n. 6,  allegata  al  presente
decreto,  per  lavorazioni  da  effettuare  su  terreni  condotti  in
affitto, la dimostrazione della relativa conduzione puo' essere  resa
anche  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (c).
_____________________
   (a)  Il  D.L.  23  ottobre   1964,   n.   989,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   18  dicembre  1964,  n.  1350,  reca
modificazioni alla disciplina fiscale dei  prodotti  petroliferi.  La
tabella  A  annessa  al  decreto  elenca  i  prodotti  petroliferi da
ammettere in esecuzione d'imposta di fabbricazione sotto l'osservanza
delle norme prescritte.
   (b)  La  legge  19 marzo 1973, n. 32, reca modificazioni al regime
fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La tabella B
allegata alla legge elenca i prodotti  petroliferi  da  ammettere  ad
aliquota  ridotta d'imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle
norme prescritte.
   (c) Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15  (Norme
sulla   documentazione   amministrativa   e  sulla  legalizzazione  e
autenticazione di firme), e' il seguente:
   "Art. 4 (Dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta')  -
L'atto  di  notorieta'  concernente fatti, stati o qualita' personali
che siano a diretta  conoscenza  dell'interessato  e'  sostituito  da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario
competente  a  ricevere  la  documentazione,  o  dinanzi ad un notaio
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato  dal
sindaco,  il  quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione
con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".