Art. 18. Fiscalizzazione oneri sociali 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono confermati gli esoneri contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, secondo condizioni, limiti e modalita' previsti dal predetto decreto (( ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo.)) 2. L'obbligo contributivo per le imprese industriali operanti nel territorio della provincia di Gorizia nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera regolarmente assolto con i versamenti dalle predette imprese effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 2.063 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 2.200 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.