Art. 18.
                    Fiscalizzazione oneri sociali
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1994 sono confermati gli esoneri
contributivi di cui ai  commi  1,  2,  3  e  4  dell'articolo  2  del
decreto-legge  22  marzo  1993, n. 71, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1993, n.  151,  secondo  condizioni,  limiti  e
modalita'  previsti  dal  predetto decreto (( ad esclusione di quanto
previsto all'articolo 3 del decreto medesimo.))
  2. L'obbligo contributivo per le imprese industriali  operanti  nel
territorio  della  provincia  di  Gorizia  nei  confronti  degli enti
previdenziali ed assistenziali previsto dall'articolo 4  della  legge
29  gennaio  1986,  n.  26,  si  considera regolarmente assolto con i
versamenti dalle predette imprese effettuati anteriormente alla  data
di  entrata  in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 1989, n. 389.
  3.  All'onere  derivante  dal  presente  articolo, valutato in lire
2.063 miliardi per l'anno 1994, in lire  2.130  miliardi  per  l'anno
1995  ed in lire 2.200 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1994-1996,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1994,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.