Art. 10. 
                              Consiglio 
  1. Il numero dei componenti del consiglio e' determinato in base al
numero delle imprese  iscritte  nel  registro  delle  imprese  o  nel
registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: 
    a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri; 
    b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri; 
    c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri. 
  2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri  secondo
le caratteristiche economiche della  circoscrizione  territoriale  di
competenza   in   rappresentanza   dei   settori    dell'agricoltura,
dell'artigianato, delle assicurazioni, del  commercio,  del  credito,
dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni,
del  turismo  e  degli  altri  settori  di  rilevante  interesse  per
l'economia della  circoscrizione  medesima.  Nella  composizione  del
consiglio deve essere assicurata  la  rappresentanza  autonoma  delle
societa' in forma cooperativa. 
  3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i  criteri
generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente  articolo
tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione  e
del valore aggiunto di ogni settore. 
  4.  Il  numero  dei  consiglieri  in  rappresentanza  dei   settori
dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria  e  del  commercio
deve essere pari  almeno  alla  meta'  dei  componenti  il  consiglio
assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui  al
comma 2. 
  5. Nei settori dell'industria,  del  commercio  e  dell'agricoltura
deve essere assicurata una rappresentanza  autonoma  per  le  piccole
imprese. 
  6. Del consiglio fanno  parte  due  componenti  in  rappresentanza,
rispettivamente, delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e
delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e  degli
utenti, designati dalle organizzazioni  maggiormente  rappresentative
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 
  7. Il consiglio dura in carica quattro anni. 
 
          Nota all'art. 10:
             -  Per  il  testo  dell'art.  17  della  citata legge n.
          400/1988, si veda nelle note all'art. 8.