Art. 10. 
  1. Comportano la decadenza della concessione,  previo  accertamento
del capo  d'istituto  e  contestazione  da  parte  del  medesimo  con
processo verbale da notificare preventivamente al concessionario: 
    a) la mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito
nell'atto di concessione senza giustificato motivo; 
    b) la mancata costituzione della cauzione, nei termini assegnati;
    c)  il  mancato  pagamento  di  una  annualita'  del  canone   di
    concessione, qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni  dal
    termine di scadenza; 
    d) le ripetute violazioni delle modalita' del servizio nonche' la
ripetuta violazione delle clausole di tutela della qualita' dei  beni
e riproduzioni da destinare alla  vendita  ivi  compreso  il  mancato
rispetto  della  adozione  delle  diciture  prescritte  nell'atto  di
concessione; 
    e) la grave violazione degli obblighi di conservazione  e  tenuta
dei libri contabili, nonche' la mancata rendicontazione per  semestri
consecutivi; 
    f) la dichiarazione di insolvenza, la messa in  liquidazione,  la
cessazione di attivita', del concessionario; 
    g)  il  passaggio  in  giudicato  di  sentenze  di  condanna  del
concessionario per delitti finanziari che  incidano  sulla  moralita'
professionale; 
    h) l'inadempimento - da parte del concessionario - degli obblighi
assicurativi anche a favore  di  terzi  nonche'  quelli  relativi  al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a  favore  dei
lavoratori; 
    i) l'inadempimento degli obblighi  relativi  al  pagamento  delle
imposte e  delle  tasse  relative  alle  attivita'  di  gestione  del
servizio affidato.