Art. 10. 1. Comportano la decadenza della concessione, previo accertamento del capo d'istituto e contestazione da parte del medesimo con processo verbale da notificare preventivamente al concessionario: a) la mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di concessione senza giustificato motivo; b) la mancata costituzione della cauzione, nei termini assegnati; c) il mancato pagamento di una annualita' del canone di concessione, qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza; d) le ripetute violazioni delle modalita' del servizio nonche' la ripetuta violazione delle clausole di tutela della qualita' dei beni e riproduzioni da destinare alla vendita ivi compreso il mancato rispetto della adozione delle diciture prescritte nell'atto di concessione; e) la grave violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili, nonche' la mancata rendicontazione per semestri consecutivi; f) la dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attivita', del concessionario; g) il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del concessionario per delitti finanziari che incidano sulla moralita' professionale; h) l'inadempimento - da parte del concessionario - degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi nonche' quelli relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; i) l'inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attivita' di gestione del servizio affidato.