Art. 12. 1. Al termine del contratto, il concessionario puo' liberamente disporre dei macchinari, suppellettili e supporti adibiti e utilizzati direttamente nella conduzione delle attivita', senza alcun obbligo per l'amministrazione, ovvero per il nuovo concessionario, di riscattarle o di corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo.