Art. 12. 
  1. Al termine del contratto,  il  concessionario  puo'  liberamente
disporre  dei  macchinari,  suppellettili  e   supporti   adibiti   e
utilizzati direttamente nella conduzione delle attivita', senza alcun
obbligo per l'amministrazione, ovvero per il nuovo concessionario, di
riscattarle o di corrispondere  indennizzi,  rimborsi  o  compensi  a
qualunque titolo.