Art. 13. 1. La cauzione, che il concessionario ai sensi dell'art. 9, lettera g), deve a garanzia della conformita' del servizio e dei danni che puo' arrecare nell'esecuzione o svolgimento dello stesso, puo' essere costituita anche tramite polizza fidejussoria bancaria o assicurativa costituita in conformita' alle disposizioni recate dall'art. 54 del regolamento di contabilita' generale dello Stato e pari a due annualita' del canone. 2. La liberazione dalla garanzia, al momento di cessazione della concessione, deve essere preceduta da un verbale formato dal capo d'istituto in contraddittorio con l'interessato.
Nota all'art. 13: - Il testo vigente dell'art. 54 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, e' il seguente: "Art. 54. - Secondo la qualita' e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa. Puo' accettarsi una cauzione costituita da fideiussione. Sono ammessi a prestare fideiussione gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale nonche' le aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di prima categoria e le banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000. Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fideiussione puo' accettarsi quando il canone annuo non superi le L. 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto. Per il taglio dei boschi cedui, la fideiussione puo' accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito. Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle L. 480.000 annue, l'amministrazione puo' accettare la fideiussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario. In casi speciali e per contratti a lunga scadenza puo' essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello dell'Avvocatura dello Stato sulla proprieta' e liberta' dei beni da accettare in cauzione. E' pure fatta facolta' all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidita' e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38. L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fideiussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si puo' dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie. Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato".