Art. 13. 
  1. La cauzione, che il concessionario ai sensi dell'art. 9, lettera
g), deve a garanzia della conformita' del servizio e  dei  danni  che
puo' arrecare nell'esecuzione o svolgimento dello stesso, puo' essere
costituita anche tramite polizza fidejussoria bancaria o assicurativa
costituita in conformita' alle disposizioni recate dall'art.  54  del
regolamento di  contabilita'  generale  dello  Stato  e  pari  a  due
annualita' del canone. 
  2. La liberazione dalla garanzia, al momento  di  cessazione  della
concessione, deve essere preceduta da un  verbale  formato  dal  capo
d'istituto in contraddittorio con l'interessato. 
 
          Nota all'art. 13:
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  54  del regolamento di
          contabilita' generale dello Stato, approvato  con  R.D.  n.
          827/1924, e' il seguente:
             "Art.  54.  -  Secondo  la  qualita'  e l'importanza dei
          contratti coloro  che  contraggono  obbligazioni  verso  lo
          Stato   debbono   prestare   reale  e  valida  cauzione  in
          numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello  Stato,
          al valore di borsa.
             Puo' accettarsi una cauzione costituita da fideiussione.
             Sono  ammessi  a  prestare  fideiussione gli istituti di
          credito di  diritto  pubblico  e  le  banche  di  interesse
          nazionale nonche' le aziende di credito ordinario aventi un
          patrimonio  (capitale versato e riserve) non inferiore a L.
          300.000.000 e le casse di risparmio, i monti di credito  su
          pegno  di  prima  categoria  e le banche popolari aventi un
          patrimonio non inferiore a L. 100.000.000.
             Per  i  contratti  di  affitto  di  fondi  rustici,   la
          fideiussione  puo'  accettarsi  quando  il canone annuo non
          superi le L. 6.000.000 e la durata  non  oltrepassi  i  sei
          anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.
             Per  il  taglio  dei  boschi cedui, la fideiussione puo'
          accettarsi quando venga pagato per  intero  anticipatamente
          il prezzo pattuito.
             Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti
          senza   l'impiego  di  trazione  animale  o  meccanica  che
          importano una somma non superiore alle  L.  480.000  annue,
          l'amministrazione puo' accettare la fideiussione di persona
          proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.
             In  casi  speciali e per contratti a lunga scadenza puo'
          essere accettata una cauzione in beni  stabiliti  di  prima
          ipoteca,  sentito  in precedenza il parere del Consiglio di
          Stato sulla convenienza  in  massima  del  provvedimento  e
          quello  dell'Avvocatura  dello  Stato  sulla  proprieta'  e
          liberta' dei beni da accettare in cauzione.
             E'   pure   fatta   facolta'   all'amministrazione    di
          prescindere  in  casi  speciali dal richiedere una cauzione
          per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o  ditte,
          sia  nazionali  che  estere,  di notoria solidita' e per le
          provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.
             L'esonero  dalla   cauzione   o   l'accettazione   della
          fideiussione,  sono  subordinati  ad  un  miglioramento del
          prezzo di aggiudicazione.
             Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori
          o provviste riguardanti un  medesimo  servizio,  quando  lo
          stesso  fornitore  cessante  assume  il nuovo contratto, si
          puo' dichiarare e tenere  per  valida  la  stessa  cauzione
          vincolata   per   il  contratto  precedente,  salvo  quelle
          speciali   garanzie   che   l'amministrazione    contraente
          riconosce necessarie.
             Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai
          quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato".