Art. 14. 
  1. La misura del canone da porre a base della gara, e' fissata  dal
Ministro dopo aver acquisito il parere  del  competente  ufficio  del
territorio dell'amministrazione finanziaria competente. 
  2.  Il  canone  viene  stabilito  in  misura  fissa  o  in   misura
percentuale ovvero mediante combinazione delle due diverse modalita'. 
Si  tiene  in  ogni  caso  particolarmente  conto  della  qualita'  e
quantita' dello spazio messo a disposizione. 
  3. Ove fissato in termini percentuali il  canone  si  riferisce  ai
ricavi  annuali  pari  al  fatturato  annuo   lordo   che   l'impresa
concessionaria  abbia  conseguito   nella   gestione   del   servizio
aggiuntivo a quest'ultimo e siano direttamente pertinenti. Per quanto
concerne i servizi di cui all'art. 2,  lettere  a)  e  b),  i  ricavi
annuali lordi comprendono quelli comunque e dovunque conseguiti nella
esplicazione di attivita' pertinenti al servizio  aggiuntivo  di  cui
trattasi (vendite al dettaglio; all'ingrosso; effettuate anche  fuori
degli spazi concessi all'interno degli istituti). 
  4. Il canone di concessione va pagato con le seguenti modalita': 
    a) all'atto di attivazione del  servizio  e  all'inizio  di  ogni
esercizio in misura del 50 per cento del canone anche presunto giusta
i criteri adottati con circolare ministeriale; 
    b) entro sessanta giorni  dalla  fine  di  ciascun  esercizio  il
residuo a conguaglio in misura  pari  a  quella  riferita  ai  ricavi
effettivi.