Art. 14. 1. La misura del canone da porre a base della gara, e' fissata dal Ministro dopo aver acquisito il parere del competente ufficio del territorio dell'amministrazione finanziaria competente. 2. Il canone viene stabilito in misura fissa o in misura percentuale ovvero mediante combinazione delle due diverse modalita'. Si tiene in ogni caso particolarmente conto della qualita' e quantita' dello spazio messo a disposizione. 3. Ove fissato in termini percentuali il canone si riferisce ai ricavi annuali pari al fatturato annuo lordo che l'impresa concessionaria abbia conseguito nella gestione del servizio aggiuntivo a quest'ultimo e siano direttamente pertinenti. Per quanto concerne i servizi di cui all'art. 2, lettere a) e b), i ricavi annuali lordi comprendono quelli comunque e dovunque conseguiti nella esplicazione di attivita' pertinenti al servizio aggiuntivo di cui trattasi (vendite al dettaglio; all'ingrosso; effettuate anche fuori degli spazi concessi all'interno degli istituti). 4. Il canone di concessione va pagato con le seguenti modalita': a) all'atto di attivazione del servizio e all'inizio di ogni esercizio in misura del 50 per cento del canone anche presunto giusta i criteri adottati con circolare ministeriale; b) entro sessanta giorni dalla fine di ciascun esercizio il residuo a conguaglio in misura pari a quella riferita ai ricavi effettivi.