Art. 16. 
  1. E' in facolta' dell'amministrazione disporre esami, ispezioni  e
verifiche dei libri, delle scritture e dei  documenti  contabili  del
concessionario, cosi' come, procedere ad accessi presso il  magazzino
o deposito in cui, secondo quanto indicato nell'atto di  concessione,
si trovano i beni che costituiscono oggetto del servizio, ovvero  nei
luoghi ove sono condotte le operazioni previste dalla convenzione. 
  2. A tal fine,  senza  necessita'  di  richiesta  o  di  preavviso,
funzionari ispettivi del Ministero procedono a verifica nelle ore  di
ufficio e con modalita' tali da evitare ogni intralcio alla  gestione
del servizio. 
  3. I dati emersi  e  le  informazioni  acquisite  nel  corso  delle
verifiche sono riservati secondo quanto previsto dall'art. 24,  comma
2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
          Nota all'art. 16:
            - Il testo dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge
          n.   241/1990  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi) e' il seguente:
             "2. Il Governo e' autorizzato a emanare,  ai  sensi  del
          comma  2  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita'  di  esercizio del diritto di accesso e gli altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
               a) - c) (omissis);
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese,  garantendo  peraltro  agli interessati la visione
          degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la  cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici".