Art. 9. 
  1. L'atto di concessione di servizio contiene in particolare: 
    a)   la   specifica   individuazione   delle    aree    destinate
all'espletamento delle attivita', integrata dal rilievo  dello  stato
dei luoghi e piantine; 
    b) esatta e dettagliata indicazione delle opere e dei  lavori  da
eseguire nonche' dei tempi di esecuzione  per  rendere  operativo  il
servizio con assunzione da parte del concessionario di ogni  onere  e
spesa al riguardo; 
    c) l'espresso divieto di subappalto; 
    d) gli oneri e le modalita' di  prestazione  del  servizio  e  le
prescrizioni relative ad eventuali mostre ed  iniziative  speciali  e
straordinarie; 
    e) l'elenco dei  beni  e  dei  generi  di  prodotto  di  cui  sia
autorizzata la vendita o  che  costituiscano  oggetto  del  servizio,
nonche' il luogo, adibito ad uso esclusivo di magazzino  o  deposito,
in cui essi si  troveranno,  eventualmente  anche  all'esterno  degli
istituti; 
    f) la facolta' della pubblica  amministrazione  e  l'impegno  del
concessionario di offrire al  pubblico,  a  pagamento,  riproduzioni,
cataloghi e materiali  appartenenti  all'amministrazione  o  comunque
fatti realizzare dalla medesima; 
    g)  l'indicazione   degli   estremi   della   cauzione   che   il
concessionario deve costituire a favore della p.a.; 
    h) il divieto per il concessionario  di  esibire,  anche  a  fini
pubblicitari, negli spazi in cui sia gestito  il  servizio,  insegne,
nomi, marchi, e segni distintivi di qualsiasi genere e  tipo  eccetto
per quei segni e marchi che venissero registrati dall'amministrazione
o comunque di titolarita' di questa e da questa messi a  disposizione
delle attivita' economiche relative ai servizi aggiuntivi; 
    i) il canone di concessione, le relative  voci  e  i  termini  di
pagamento; 
    l) la data di decorrenza del servizio; 
    m) l'elenco dei fornitori di  riproduzioni,  cataloghi,  guide  e
audiovisivi e di ogni altro bene di cui sia autorizzata la vendita  o
che costituiscono oggetto del servizio, con indicazione  della  fonte
di produzione e di approvvigionamento; 
    n) i particolari impegni che le imprese  editrici  fornitrici  di
riproduzioni, libri, cataloghi, periodici e audiovisivi e degli altri
beni e cose di cui sia autorizzata la vendita, debbono  assumere  per
consentire  il  controllo  sulle  attivita'  previste  dal   presente
regolamento in materia di servizi aggiuntivi; 
    o) le diciture che debbono accompagnare gli esemplari e le  copie
delle riproduzioni e l'assunzione di ogni impegno del concessionario,
essendo imprescindibile che qualsiasi riproduzione e qualsiasi  copia
od esemplare da essa derivata o derivabile con  qualsiasi  mezzo,  ed
incorporata  ed  incorporanda  in  qualsiasi  supporto,  puo'  essere
diffusa nel pubblico solo previa apposizione, nelle  forme  richieste
dal caso, della prescritta dicitura. Quest'ultima  deve  indicare  la
fonte della riproduzione, il soggetto  autorizzato  ed  espressamente
sancire il divieto e l'avvertenza che e'  perseguita  ogni  ulteriore
non autorizzata riproduzione o duplicazione in qualsiasi modo  e  con
qualsiasi mezzo ottenuta. Le  riproduzioni  eseguite  possono  essere
liberamente utilizzate per uso del servizio interno dell'istituto; 
    p) l'obbligo esclusivo per il concessionario di pagare  tutte  le
spese per le utenze necessarie alla gestione del servizio nonche'  di
stipulare polizze di assicurazione per danni alla persona o a cose di
terzi; 
    q) l'elenco delle scritture, libri contabili e registri di cui al
successivo art. 15 che il concessionario deve tenere  a  disposizione
dell'amministrazione con indicazione del luogo dove gli  stessi  sono
conservati; 
    r) relativamente ai servizi di cui all'art. 2, lettere a)  e  b),
il divieto per il concessionario di costituire banche-dati o comunque
archivi,   avvalendosi   degli   elementi   messi   a    disposizione
dell'amministrazione  o  comunque  acquisiti   nell'esercizio   delle
attivita' relative ai servizi aggiuntivi; 
    s) relativamente ai servizi aggiuntivi di cui all'art. 2, lettere
a) e b), ed in ipotesi di scadenza  della  concessione  o  cessazione
della medesima,  per  qualsiasi  causa:  l'opzione  in  favore  della
amministrazione per l'acquisto dei  beni  di  cui  al  punto  e)  che
precede al prezzo che e' determinato da un  terzo,  da  nominarsi  ai
sensi dell'art. 1473 del codice civile, tenendo conto del  prezzo  di
fattura  e  del  costo   di   produzione,   le   modalita'   relative
all'esaurimento delle giacenze da parte del concessionario in ipotesi
di mancato esercizio della opzione. 
 
           Nota all'art. 9:
             - Si riporta il testo dell'art. 1473 del codice civile:
             "Art. 1473 (Determinazione  del  prezzo  affidato  a  un
          terzo).  -  Le parti possono affidare la determinazione del
          prezzo a un terzo,  eletto  nel  contratto  o  da  eleggere
          posteriormente.
             Se  il  terzo non vuole o non puo' accettare l'incarico,
          ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la
          sua sostituzione, la nomina,  su  richiesta  di  una  delle
          parti,  e'  fatta dal presidente del tribunale del luogo in
          cui e' stato concluso il contratto".