Art. 9. 1. L'atto di concessione di servizio contiene in particolare: a) la specifica individuazione delle aree destinate all'espletamento delle attivita', integrata dal rilievo dello stato dei luoghi e piantine; b) esatta e dettagliata indicazione delle opere e dei lavori da eseguire nonche' dei tempi di esecuzione per rendere operativo il servizio con assunzione da parte del concessionario di ogni onere e spesa al riguardo; c) l'espresso divieto di subappalto; d) gli oneri e le modalita' di prestazione del servizio e le prescrizioni relative ad eventuali mostre ed iniziative speciali e straordinarie; e) l'elenco dei beni e dei generi di prodotto di cui sia autorizzata la vendita o che costituiscano oggetto del servizio, nonche' il luogo, adibito ad uso esclusivo di magazzino o deposito, in cui essi si troveranno, eventualmente anche all'esterno degli istituti; f) la facolta' della pubblica amministrazione e l'impegno del concessionario di offrire al pubblico, a pagamento, riproduzioni, cataloghi e materiali appartenenti all'amministrazione o comunque fatti realizzare dalla medesima; g) l'indicazione degli estremi della cauzione che il concessionario deve costituire a favore della p.a.; h) il divieto per il concessionario di esibire, anche a fini pubblicitari, negli spazi in cui sia gestito il servizio, insegne, nomi, marchi, e segni distintivi di qualsiasi genere e tipo eccetto per quei segni e marchi che venissero registrati dall'amministrazione o comunque di titolarita' di questa e da questa messi a disposizione delle attivita' economiche relative ai servizi aggiuntivi; i) il canone di concessione, le relative voci e i termini di pagamento; l) la data di decorrenza del servizio; m) l'elenco dei fornitori di riproduzioni, cataloghi, guide e audiovisivi e di ogni altro bene di cui sia autorizzata la vendita o che costituiscono oggetto del servizio, con indicazione della fonte di produzione e di approvvigionamento; n) i particolari impegni che le imprese editrici fornitrici di riproduzioni, libri, cataloghi, periodici e audiovisivi e degli altri beni e cose di cui sia autorizzata la vendita, debbono assumere per consentire il controllo sulle attivita' previste dal presente regolamento in materia di servizi aggiuntivi; o) le diciture che debbono accompagnare gli esemplari e le copie delle riproduzioni e l'assunzione di ogni impegno del concessionario, essendo imprescindibile che qualsiasi riproduzione e qualsiasi copia od esemplare da essa derivata o derivabile con qualsiasi mezzo, ed incorporata ed incorporanda in qualsiasi supporto, puo' essere diffusa nel pubblico solo previa apposizione, nelle forme richieste dal caso, della prescritta dicitura. Quest'ultima deve indicare la fonte della riproduzione, il soggetto autorizzato ed espressamente sancire il divieto e l'avvertenza che e' perseguita ogni ulteriore non autorizzata riproduzione o duplicazione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo ottenuta. Le riproduzioni eseguite possono essere liberamente utilizzate per uso del servizio interno dell'istituto; p) l'obbligo esclusivo per il concessionario di pagare tutte le spese per le utenze necessarie alla gestione del servizio nonche' di stipulare polizze di assicurazione per danni alla persona o a cose di terzi; q) l'elenco delle scritture, libri contabili e registri di cui al successivo art. 15 che il concessionario deve tenere a disposizione dell'amministrazione con indicazione del luogo dove gli stessi sono conservati; r) relativamente ai servizi di cui all'art. 2, lettere a) e b), il divieto per il concessionario di costituire banche-dati o comunque archivi, avvalendosi degli elementi messi a disposizione dell'amministrazione o comunque acquisiti nell'esercizio delle attivita' relative ai servizi aggiuntivi; s) relativamente ai servizi aggiuntivi di cui all'art. 2, lettere a) e b), ed in ipotesi di scadenza della concessione o cessazione della medesima, per qualsiasi causa: l'opzione in favore della amministrazione per l'acquisto dei beni di cui al punto e) che precede al prezzo che e' determinato da un terzo, da nominarsi ai sensi dell'art. 1473 del codice civile, tenendo conto del prezzo di fattura e del costo di produzione, le modalita' relative all'esaurimento delle giacenze da parte del concessionario in ipotesi di mancato esercizio della opzione.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 1473 del codice civile: "Art. 1473 (Determinazione del prezzo affidato a un terzo). - Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente. Se il terzo non vuole o non puo' accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, e' fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso il contratto".