Art. 9. 
                      Gestione della sicurezza 
  1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilita' di  un
edificio disciplinato dal  presente  regolamento,  deve  nominare  il
responsabile delle attivita' svolte al suo interno  (direttore  della
biblioteca, dell'archivio o dell'istituto) e il responsabile  tecnico
addetto alla sicurezza. 
  2. Il responsabile dell'attivita'  deve  provvedere  affinche'  nel
corso della gestione non vengano alterate le condizioni di  sicurezza
e in particolare: 
   non siano superati  gli  affollamenti  massimi  previsti  per  gli
ambienti destinati a sale di consultazione e lettura; 
   siano mantenute sgombre da ogni ostacolo  ed  agibili  le  vie  di
esodo; 
   siano rispettate le disposizioni  di  esercizio  in  occasione  di
manutenzioni e risistemazioni. 
  3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve  intervenire
affinche': 
    a) siano mantenuti efficienti i mezzi anticendio e siano eseguite
con tempestivita' le manutenzioni o  sostituzioni  necessarie.  Siano
altresi' condotte periodicamente verifiche  degli  stessi  mezzi  con
cadenza non superiore  a  sei  mesi  ed  annotate  nel  registro  dei
controlli di cui al punto 4; 
    b)  siano  mantenuti  costantemente  in  buono  stato  tutti  gli
impianti presenti  nell'edificio.  Gli  schemi  aggiornati  di  detti
impianti nonche' di tutte le  condotte,  fogne  e  opere  idrauliche,
strettamente  connesse  al  funzionamento   dell'edificio,   ove   in
dotazione  all'Istituto,  devono  essere   conservati   in   apposito
fascicolo. In particolare per  gli  impianti  elettrici  deve  essere
previsto che un addetto qualificato  provveda,  con  la  periodicita'
stabilita  dalle  specifiche  normative  CEI,  al  loro  controllo  e
manutenzione ed a segnalare al responsabile dell'attivita'  eventuali
carenze e/o malfunzionamento, per gli opportuni  provvedimenti.  Ogni
loro modifica o integrazione dovra' essere annotata nel registro  dei
controlli e inserita nei relativi schemi.  In  ogni  caso  tutti  gli
impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con  cadenza
non superiore a tre anni; 
    c) siano tenuti in buono stato gli impianti di  ventilazione,  di
condizionamento  e  riscaldamento  ove   esistenti,   prevedendo   in
particolare una verifica  periodica  degli  stessi  con  cadenza  non
superiore ad un anno.  Le  centrali  termiche  e  frigorifere  devono
essere condotte da personale qualificato in  conformita'  con  quanto
previsto dalle vigenti normative; 
    d) sia previsto un servizio organizzato  composto  da  un  numero
proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e  alle
caratteristiche   dell'attivita',   esperti   nell'uso   dei    mezzi
antincendio installati; 
    e)  siano  eseguite  per  il  personale   addetto   all'attivita'
periodiche riunioni di addestramento e  di  istruzioni  sull'uso  dei
mezzi di soccorso e di allarme, nonche' esercitazioni di  sfollamento
dell'attivita'. 
  4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza di cui al comma 1
deve altresi' curare la tenuta di un registro ove sono annotati tutti
gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli  impianti
elettrici dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi  antincendio,
nonche' all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio
nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.