Art. 11.
                              Controlli
  1. Negli allevamenti riconosciuti infetti, i controlli su  tutti  i
bovini  e  bufalini di eta' superiore a sei settimane riprendono dopo
almeno sei settimane dall'eliminazione o  l'allontanamento  dei  capi
infetti e relative disinfezioni.  Il ripopolamento e' consentito dopo
che  tali  animali  abbiano  reagito  negativamente  a  due controlli
tubercolinici distanziati di almeno sei settimane. Le misure  di  cui
all'art. 9 del presente regolamento rimangono in vigore fino a che la
seconda prova non abbia dato esito negativo.