Art. 11. Controlli 1. Negli allevamenti riconosciuti infetti, i controlli su tutti i bovini e bufalini di eta' superiore a sei settimane riprendono dopo almeno sei settimane dall'eliminazione o l'allontanamento dei capi infetti e relative disinfezioni. Il ripopolamento e' consentito dopo che tali animali abbiano reagito negativamente a due controlli tubercolinici distanziati di almeno sei settimane. Le misure di cui all'art. 9 del presente regolamento rimangono in vigore fino a che la seconda prova non abbia dato esito negativo.