Art. 6.
                          Animali sospetti
  1. Un bovino o un bufalino e'  considerato  sospetto  di  infezione
tubercolare quando:
    a) viene in contatto con capi di allevamenti infetti;
    b)  le  prove  diagnostiche  effettuate  secondo  l'allegato 1 al
presente regolamento ed interpretate dal veterinario  ufficiale  sono
da considerarsi dubbie.
  2.  I  casi  di  sospetto  di tubercolosi nei bovini e nei bufalini
devono essere ufficialmente segnalati alla  unita'  sanitaria  locale
competente  per  territorio  ai  sensi  dell'art.  2  del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
  3. Nei confronti degli animali di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo  devono  essere immediatamente applicate opportune misure di
isolamento al fine di evitare  ogni  possibile  contagio  nell'attesa
della diagnosi definitiva.
  4. Nessun bovino o bufalino puo' entrare o uscire da un allevamento
in  cui  vi  siano  animali  sospetti  d'infezione  tubercolare salvo
autorizzazione  per  l'uscita  di  animali  destinati   all'immediata
macellazione,  da  rilasciarsi  ai  sensi  del decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n.  320,  e  successive  modifiche,
nell'attesa della diagnosi definitiva.