Art. 6. Animali sospetti 1. Un bovino o un bufalino e' considerato sospetto di infezione tubercolare quando: a) viene in contatto con capi di allevamenti infetti; b) le prove diagnostiche effettuate secondo l'allegato 1 al presente regolamento ed interpretate dal veterinario ufficiale sono da considerarsi dubbie. 2. I casi di sospetto di tubercolosi nei bovini e nei bufalini devono essere ufficialmente segnalati alla unita' sanitaria locale competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 3. Nei confronti degli animali di cui al comma 1 del presente articolo devono essere immediatamente applicate opportune misure di isolamento al fine di evitare ogni possibile contagio nell'attesa della diagnosi definitiva. 4. Nessun bovino o bufalino puo' entrare o uscire da un allevamento in cui vi siano animali sospetti d'infezione tubercolare salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, nell'attesa della diagnosi definitiva.