Art. 8. Provvedimenti per gli animali infetti 1. I bovini o bufalini dichiarati infetti devono essere subito isolati e macellati, sotto controllo ufficiale, al piu' presto e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore. In via eccezionale, quando l'abbattimento riguarda un numero di capi superiore a trenta, l'unita' sanitaria locale competente per territorio, previo parere favorevole del servizio veterinario regionale e sentito il Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari, puo' autorizzare un programma di abbattimento differito che comunque non si protragga oltre novanta giorni dalla data della notifica. Nell'eventualita' che l'allevatore non provveda a macellare tutti gli animali infetti, entro il termine massimo fissato nel programma di abbattimento, il sindaco, su proposta del servizio veterinario competente per territorio, adotta apposita ordinanza di abbattimento per i capi rimasti. 2. I capi destinati all'abbattimento devono essere marcati immediatamente, all'atto dell'accertamento diagnostico a cura del veterinario ufficiale, in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma il destro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo del padiglione auricolare a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm. 2,3 con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo, adottando opportune misure per limitare al massimo dolore e sofferenza agli animali. 3. L'invio al macello dei bovini infetti deve avvenire sotto vincolo sanitario presso impianti della provincia ove ha sede il focolaio o nei macelli di altra provincia della stessa regione su autorizzazione del servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente, qualora sia dimostrata l'impossibilita' di procedere alla macellazione nella provincia di origine del focolaio o per problemi legati alla commercializzazione delle carni. Nei predetti impianti la macellazione deve avvenire in modo tale da garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni i quali devono essere preventivamente informati. 4. Qualora venga diagnosticata la tubercolosi in bovini che abbiano avuto contatti con soggetti di altri allevamenti, in particolare al pascolo, o all'alpeggio, l'autorita' sanitaria competente dispone che tali allevamenti siano considerati tutti sospetti di infezione e siano sottoposti alle prove diagnostiche ufficiali di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento. 5. Inoltre, dopo l'eliminazione dei bovini di cui all'art. 7 del presente regolamento e le relative disinfezioni: a) vengono effettuate nell'allevamento infetto le prove ufficiali, previste dall'allegato 1 al presente regolamento per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia; b) il ripopolamento di tale allevamento puo' avvenire soltanto dopo che i soggetti, di eta' superiore a sei settimane, abbiano fornito risultato negativo ad almeno due prove ufficiali, la prima delle quali eseguita ad almeno quarantadue giorni dalla eliminazione dell'ultimo capo infetto, come indicato all'art. 11 del presente regolamento.