Art. 8.
                Provvedimenti per gli animali infetti
  1. I bovini o bufalini  dichiarati  infetti  devono  essere  subito
isolati  e  macellati,  sotto  controllo  ufficiale, al piu' presto e
comunque  non  oltre  trenta  giorni  dalla  notifica  ufficiale   al
proprietario   o   al   detentore.   In   via   eccezionale,   quando
l'abbattimento  riguarda  un  numero  di  capi  superiore  a  trenta,
l'unita'  sanitaria  locale  competente per territorio, previo parere
favorevole del servizio veterinario regionale e sentito il  Ministero
della  sanita'  -  Direzione  generale  dei  servizi veterinari, puo'
autorizzare un programma di abbattimento differito che  comunque  non
si   protragga  oltre  novanta  giorni  dalla  data  della  notifica.
Nell'eventualita' che l'allevatore non provveda a macellare tutti gli
animali infetti, entro il termine massimo fissato  nel  programma  di
abbattimento,  il  sindaco,  su  proposta  del  servizio  veterinario
competente per territorio, adotta apposita ordinanza di  abbattimento
per i capi rimasti.
  2.   I   capi  destinati  all'abbattimento  devono  essere  marcati
immediatamente, all'atto dell'accertamento  diagnostico  a  cura  del
veterinario  ufficiale,  in  corrispondenza  della  parte mediana del
margine  inferiore   dell'orecchio   (di   norma   il   destro)   con
asportazione,   a  mezzo  di  apposita  tenaglia,  di  un  lembo  del
padiglione auricolare a forma di T, iscritto in un quadrato avente il
lato di cm. 2,3  con  l'asta  disposta  normalmente  al  margine  del
padiglione  medesimo,  adottando  opportune  misure  per  limitare al
massimo dolore e sofferenza agli animali.
  3. L'invio al  macello  dei  bovini  infetti  deve  avvenire  sotto
vincolo  sanitario  presso  impianti  della  provincia ove ha sede il
focolaio o nei macelli di altra provincia  della  stessa  regione  su
autorizzazione del servizio veterinario della unita' sanitaria locale
competente, qualora sia dimostrata l'impossibilita' di procedere alla
macellazione  nella  provincia di origine del focolaio o per problemi
legati alla commercializzazione delle carni. Nei predetti impianti la
macellazione deve avvenire in modo tale  da  garantire  la  sicurezza
degli  addetti  alle operazioni i quali devono essere preventivamente
informati.
  4. Qualora venga diagnosticata la tubercolosi in bovini che abbiano
avuto contatti con soggetti di altri allevamenti, in  particolare  al
pascolo, o all'alpeggio, l'autorita' sanitaria competente dispone che
tali  allevamenti  siano  considerati  tutti  sospetti di infezione e
siano  sottoposti  alle   prove   diagnostiche   ufficiali   di   cui
all'allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento.
  5.  Inoltre,  dopo  l'eliminazione dei bovini di cui all'art. 7 del
presente regolamento e le relative disinfezioni:
    a)  vengono  effettuate   nell'allevamento   infetto   le   prove
ufficiali,  previste  dall'allegato  1  al  presente  regolamento per
confermare l'avvenuta eliminazione della malattia;
    b) il ripopolamento di tale allevamento  puo'  avvenire  soltanto
dopo  che  i  soggetti,  di  eta'  superiore a sei settimane, abbiano
fornito risultato negativo ad almeno due prove  ufficiali,  la  prima
delle  quali eseguita ad almeno quarantadue giorni dalla eliminazione
dell'ultimo  capo  infetto,  come  indicato  all'art. 11 del presente
regolamento.