Art. 13 
Requisiti  di  professionalita'  e   onorabilita'   degli   esponenti
                              aziendali 
 
  1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso SIM,  societa'  di  gestione  del  risparmio,  SICAV
devono possedere  i  requisiti  di  professionalita'  e  onorabilita'
stabiliti  dal  Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica, con regolamento adottato sentite  la  Banca
d'Italia e la CONSOB. 
  2. Il difetto dei requisiti determina la  decadenza  dalla  carica.
Essa e' dichiarata dal  consiglio  di  amministrazione  entro  trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 
  3. In caso di inerzia, la  decadenza  e'  pronunciata  dalla  Banca
d'Italia o dalla CONSOB. 
  4. Il regolamento previsto dal comma  1  stabilisce  le  cause  che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La
sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nei commi 2 e 3.