Art. 6.
                     (Rilascio degli immobili).

  1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988,  n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989,   n.   61,   e  successive  modificazioni,  le  esecuzioni  dei
provvedimenti  di  rilascio  di immobili adibiti ad uso abitativo per
finita  locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   2.  Il  locatore  ed  il  conduttore  di  immobili  adibiti ad uso
abitativo,  per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per
finita  locazione,  avviano entro il termine di sospensione di cui al
comma  1,  a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
anche  tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per
la  stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure
definite all'articolo 2 della presente legge.
   3.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma 1 ed in mancanza di
accordo  fra  le  parti  per il rinnovo della locazione, i conduttori
interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla
scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pre-
tore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di
procedura    civile,   che   sia   nuovamente   fissato   il   giorno
dell'esecuzione.   Si  applicano  i  commi  dal  secondo  al  settimo
dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  25  marzo  1982, n. 94. Avverso il
decreto  del  pretore e' ammessa opposizione al tribunale che giudica
con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 618 del codice di procedura
civile.  Il  decreto  con  cui  il  pretore  fissa nuovamente la data
dell'esecuzione   vale   anche   come   autorizzazione  all'ufficiale
giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
   4.  Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione
emessi  dopo  la  data  di entrata in vigore della presente legge, il
conduttore  puo' chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pre-
tore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di
procedura    civile,   che   sia   nuovamente   fissato   il   giorno
dell'esecuzione  entro  un termine di sei mesi salvi i casi di cui al
comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11
del   citato   decreto-legge   n.   9   del   1982,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  94 del 1982. Avverso il decreto del
pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per
qualsiasi  motivo  al  tribunale  che giudica con le modalita' di cui
all'articolo 618 del codice di procedura civile.
   5.  Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3
e  4  puo'  essere  fissato  fino  a diciotto mesi nei casi in cui il
conduttore  abbia  compiuto  i  65  anni di eta', abbia cinque o piu'
figli  a carico, sia iscritto nelle liste di mobilita', percepisca un
trattamento  di  disoccupazione  o  di  integrazione  salariale,  sia
formalmente   assegnatario   di  alloggio  di  edilizia  residenziale
pubblica   ovvero   di   ente   previdenziale   o  assicurativo,  sia
prenotatario  di  alloggio  cooperativo  in corso di costruzione, sia
acquirente  di  un  alloggio  in  costruzione,  sia  proprietario  di
alloggio  per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo
differimento  del  termine  delle  esecuzioni puo' essere fissato nei
casi  in  cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare,
convivente  con  il  conduttore  da almeno sei mesi, sia portatore di
handicap o malato terminale.
   6.  Durante  i  periodi  di sospensione delle esecuzioni di cui al
comma  1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del
citato  decreto-legge  n.  9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982, nonche' per i periodi di cui all'articolo
3   del  citato  decreto-legge  n.  551  del  1988,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  61  del  1989, come successivamente
prorogati,  e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono
tenuti  a  corrispondere,  ai  sensi  dell'articolo  1591  del codice
civile,  una  somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla
cessazione  del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni
anno  aggiornamenti  in misura pari al settantacinque per cento della
variazione,  accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai e
impiegati   verificatasi   nell'anno   precedente;   l'importo  cosi'
determinato  e'  maggiorato del venti per cento. La corresponsione di
tale  maggiorazione  esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il
maggior  danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante
i  predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di
cui  all'articolo  9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni.  In  caso  di  inadempimento, il conduttore decade dal
beneficio,  comunque  concesso, della sospensione dell'esecuzione del
provvedimento  di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
55 della citata legge n. 392 del 1978.
   7.   Fatto   salvo   quanto  previsto  dai  commi  2-bis  e  2-ter
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  61  del  1989,  nonche' quanto
previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato
decreto-legge  n.  9  del  1982, convertito, con modificazioni, dalla
legge   n.   94  del  1982,  e'  data  priorita'  ai  destinatari  di
provvedimenti  di  rilascio  con  data di esecuzione fissata entro il
termine di tre mesi.
 
          Note all'art. 6:
            - Per l'art. 1 del decreto-legge n. 551/1988, convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 61/1989 si vedano le note
          all'art. 2.
            - Il testo dell'art.  26,  primo  comma,  del  codice  di
          procedura civile e' il seguente:
            "Per  I'esecuzione  forzata  su cose mobili o immobili e'
          competente il giudice del luogo in cui le cose di  trovano.
          Se  le  cose  immobili  soggette  all'esecuzione  non  sono
          interamente  comprese  nella  circoscrizione  di  un   solo
          tribunale, si applica l'art. 21".
            - Il decreto-legge del 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, reca:
          "Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia
          di sfratti". Si riporta il testo dell'art.   11, commi  dal
          secondo al settimo:
            "Alla  istanza  debbono  essere  allegati  una  copia del
          titolo   esecutivo   nonche'   le   attestazioni   relative
          all'entita'  del reddito proprio e dei componenti il nucleo
          familiare ed ogni altro documento ritenuto  necessario;  di
          tali  allegazioni  deve  essere  fatta  specifica  menzione
          nell'istanza.
            Il conduttore, entro cinque giorni  dalla  presentazione,
          deve  provvedere  a  tutti  gli  adempimenti previsti dalla
          legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore
          ed all'eventuale beneficio del provvedimento  di  rilascio.
          Questi,  entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono
          presentare deduzioni  scritte  e  produrre  ogni  documento
          ritenuto necessario.
            Dalla  data di presentazione della istanza di graduazione
          sino all'emissione del decreto del  pretore  la  esecuzione
          del   provvedimento   di   rilascio   rimane   sospesa.  Il
          provvedimento di rilascio  puo'  peraltro  essere  eseguito
          qualora  il  conduttore  non  provveda tempestivamente agli
          adempimenti per la notifica della istanza.
            Il   pretore,   acquisita    la    prova    dell'avvenuta
          notificazione   nonche'   le  deduzioni  e  produzioni  del
          locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le  parti,
          ove   lo   reputi   indispensabile,   decide   con  decreto
          sull'istanza.
            Il provvedimento  e'  immediatamente  comunicato  a  cura
          della   cancelleria   al   conduttore,   al   locatore   ed
          all'eventuale beneficiario.
            Il pretore, nelle ipotesi di  cui  al  primo,  secondo  e
          terzo    comma    dell'art.   10,   determina   il   giorno
          dell'esecuzione sulla base delle particolari circostanze di
          fatto anche relative alla situazione economica delle parti,
          esaminata  quest'ultima  comparativamente  in  relazione  a
          circostanze  sopravvenute  al  provvedimento  di  rilascio,
          delle ragioni della decisione, del  tempo  trascorso  dalla
          data  in  cui  il  provvedimento  di  rilascio  e' divenuto
          esecutivo".
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  618  del  codice  di
          procedura civile:
            "Art.  618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). -
          Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto  l'udienza  di
          comparizione  delle  parti  davanti  a  se'  e  il  termine
          perentorio per la notificazione del ricorso e del  decreto,
          e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
            All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene
          indilazionabili  e  provvede  a  norma  degli artt. 175 ss.
          all'istruzione della causa, che e' poi decisa dal  collegio
          con sentenza non impugnabile.
            Sono  altresi'  non impugnabili le sentenze pronunciate a
          norma dell'articolo precedente, primo comma".
            - Si riporta il testo dell'art. 3  del  decreto-legge  n.
          551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          61 del 1989:
            "Art.  3.  - 1. Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti
          di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione
          di  cui  all'art.  1,  l'assistenza  della  forza  pubblica
          avverra'   secondo   criteri  stabiliti  dal  prefetto,  in
          relazione  a  quanto  indicato  dalla  commissione  di  cui
          all'art. 4.
            2.  Nell'ambito  dei  criteri  di  cui  al comma 1 dovra'
          essere  data  la  priorita'  alle  esecuzioni  dei   titoli
          relativi   ai  casi  indicati  dall'art.  2,  nonche'  alle
          esecuzioni dei titoli  per  i  quali  non  e'  disposta  la
          sospensione.
            3.    E'  assicurata  inoltre  la  priorita'  qualora  il
          locatore,  con  dichiarazione  sostitutiva   di   atto   di
          notorieta'  da  notificare  al  conduttore  e  da compilare
          secondo il modello allegato al  presente  decreto,  affermi
          sotto   la   propria   responsabilita',  di  avere  urgente
          necessita' di adibire l'immobile locato  ad  uso  abitativo
          proprio,  del  coniuge,  dei  genitori  o  dei figli. Nella
          dichiarazione   deve   essere   specificato    il    motivo
          dell'urgente  necessita'  e  la circostanza che il locatore
          non ha la disponibilita', nel  comune  di  residenza  o  in
          comune  confinante  di altri alloggi idonei ad ovviare alla
          necessita' medesima.  Qualora  la  necessita'  riguardi  il
          coniuge,  i  genitori  o  i figli, la dichiarazione, con le
          modalita' suddette, deve essere resa  anche  dalle  persone
          cui  l'alloggio  e'  destinato.  In  caso  di dichiarazione
          mendace si applica l'art. 495 del codice penale.
            4. Nei casi in cui al  comma  3,  il  locatore  che,  nel
          termine  di  90  giorni  dall'avvenuta  consegna, non abbia
          adibito,   senza   giustificato   motivo,   l'immobile   ad
          abitazione  propria, del coniuge, dei genitori o dei figli,
          e' tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri
          oneri sopportati  dal  conduttore  e  al  risarcimento  del
          danno,  in misura non inferiore a 48 mensilita' del canone,
          determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della  legge
          27  luglio 1978, n. 392.  Qualora a seguito dell'esecuzione
          del provvedimento di rilascio, l'esecutato sia  ospitato  a
          spese  del  comune, il risarcimento nella misura come sopra
          determinata, compete al comune stesso,  che  provvede  alla
          riscossione  con  il  procedimento di cui al R.D. 14 aprile
          1910, n. 639.
            5. Per i provvedimenti di rilascio di cui all'art.  1  la
          cui  esecuzione  non  sia  contemplata  nei  commi  2  e 3,
          l'assistenza della  forza  pubblica  deve  essere  concessa
          entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non
          successiva al 1 gennaio 1990".
            - Si riporta il testo dell'art. 1591 del codice civile:
            "Art.  1591  (Danni  per  ritardata  restituzione).  - Il
          conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al
          locatore il corrispettivo convenuto fino  alla  riconsegna,
          salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge  n.
          392/1978:
            "Art. 9 (Oneri accessori). - Sono  interamente  a  carico
          del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al
          servizio  di  pulizia,  al  funzionamento  e  all'ordinaria
          manutenzione  dell'ascensore,  alla  fonitura   dell'acqua,
          dell'energia    elettrica,    del   riscaldamento   e   del
          condizionamento dell'aria, allo spurgo  dei  pozzi  neri  e
          delle  latrine,  nonche'  alla  fornitura  di altri servizi
          comuni.
            Le spese per il servizio di portineria sono a carico  del
          conduttore  nella  misura  del  90  per cento, salvo che le
          parti abbiano convenuto una misura inferiore.
            Il  pagamento  deve  avvenire  entro   due   mesi   dalla
          richiesta.  Prima  di effettuare il pagamento il conduttore
          ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle  spese
          di  cui  ai commi precedenti con la menzione dei criteri di
          ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di  prendere
          visione    dei   documenti   giustificativi   delle   spese
          effettuate.
            Gli oneri di cui al primo comma addebitati  dal  locatore
          al    conduttore   devono   intendersi   corrispettivi   di
          prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per
          gli effetti dell'art. 12 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
            La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove
          i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano
          per  loro particolare natura e caratteristiche riferibili a
          specifica  attivita'   imprenditoriale   del   locatore   e
          configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione
          dei servizi stessi".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  55  della  legge n.
          392/1978:
            "Art. 55 (Termine per il pagamento dei canoni scaduti). -
          La morosita' del conduttore  nel  pagamento  dei  canoni  o
          degli  oneri  di cui all'art.  5 puo' essere sanata in sede
          giudiziale per non piu'  di  tre  volte  nel  corso  di  un
          quadriennio  se  il  conduttore  alla  prima  udienza versa
          l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri
          accessori maturati  sino  a  tale  data,  maggiorato  degli
          interessi  legali  e  delle  spese processuali liquidate in
          tale sede dal giudice.
            Ove il pagamento non  avvenga  in  udienza,  il  giudice,
          dinanzi   a   comprovate   condizioni  di  difficolta'  del
          conduttore, puo'  assegnare  un  termine  non  superiore  a
          giorni novanta.
            In  tal  caso  rinvia  l'udienza a non oltre dieci giorni
          dalla scadenza del termine assegnato.
            La  morosita' puo' essere sanata, per non piu' di quattro
          volte complessivamente nel corso di un quadriennio,  ed  il
          termine di cui al secondo comma e' di centoventi giorni, se
          l'inadempienza,  protrattasi  per  non  oltre  due mesi, e'
          conseguente  alle  precarie   condizioni   economiche   del
          conduttore,  insorte  dopo  la stipulazione del contratto e
          dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi,  comprovate
          condizioni di difficolta'.
            Il  pagamento  nei  termini  di  cui ai commi precedenti,
          esclude la risoluzione del contratto".
            - Per i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 1 del decreto-legge
          n. 551/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
          61/1989 si vedano le note all'art. 2.
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 17, commi 1, 2 e 3 del
          decreto-legge n.  9/1982,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge n. 94/1982:
            "Gli  enti  e  le  societa'  indicati  dall'art.  23  del
          decreto-legge 15 dicembre 1979,  n.  629,  convertito,  con
          modificazioni  nella  legge 25 febbraio 1980, n. 25, tenuti
          per  legge,  statuto  o  disposizione   dell'autorita'   di
          vigilanza  ad  effettuare investimenti immobiliari, nonche'
          ogni  altro  ente  pubblico  non  economico  ad   eccezione
          dell'Istituto   di  emissione  della  Cassa  nazionale  del
          notariato, indipendentemente dalle finalita' istituzionali,
          dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente
          comunicare al comune nel cui territorio  e'  sito  ciascuno
          degli  immobili,  l'elenco  delle  unita'  immobiliari gia'
          destinate ad  uso  di  abitazione  che  siano  o  divengano
          disponibili  in  un  momento  successivo, con l'indicazione
          della data di effettiva disponibilita'.
            Gli enti e le societa' di  cui  al  primo  comma  devono,
          nella  locazione  delle  unita'  immobiliari  incluse negli
          elenchi mensili, limitatamente ad una quota del trenta  per
          cento   della   disponibilita'  annuale  complessiva,  dare
          priorita' a coloro che dimostrino che  nei  loro  confronti
          sono  stati  emessi  i  provvedimenii  di rilascio indicati
          dell'art. 2, n.  2), del decreto-legge 30 gennaio 1979,  n.
          21,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 31 marzo
          1979, n. 93, nell'art. 59, numeri 1), 3),  4)  e  5)  della
          legge  27  luglio  1978,  n.  392, ovvero emessi per finita
          locazione, nonche' a coloro  che  abbiano  sottoscritto  un
          verbale di conciliazione.
            Decorsi  trenta  giorni dall'invio della comunicazione di
          cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel  comma
          precedente  abbiano  richiesto  all'ente o alla societa' la
          locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli  enti  e
          le  societa'  possono  liberamente  disporre degli immobili
          medesimi".