Art. 9
                (Ampliamento dell'offerta formativa)
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra
loro  consorziate,  realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che
tengano  conto  delle  esigenze  del  contesto  culturale, sociale ed
economico  delle realta' locali. I predetti ampliamenti consistono in
ogni  iniziativa  coerente  con  le  proprie finalita', in favore dei
propri  alunni  e,  coordinandosi  con  eventuali iniziative promosse
dagli  enti  locali,  in  favore  della popolazione giovanile e degli
adulti.
2.  I  curricoli  determinati  a norma dell'articolo 8 possono essere
arricchiti  con  discipline  e  attivita'  facoltative  che,  per  la
realizzazione   di   percorsi  formativi  integrati,  le  istituzioni
scolastiche  programmano  sulla  base di accordi con le Regioni e gli
Enti locali.
3.   Le  istituzioni  scolastiche  possono  promuovere  e  aderire  a
convenzioni  o  accordi  stipulati  a  livello nazionale, regionale o
locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4.  Le  iniziative  in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla
base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e
strumenti  di  autoformazione  e a percorsi formativi personalizzati.
Per  l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere
fatti  valere  crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro,
debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le
istituzioni   scolastiche   valutano   tali  crediti  ai  fini  della
personalizzazione dei percorsi didattici, che puo' implicare una loro
variazione e riduzione.
5.  Nell'ambito delle attivita' in favore degli adulti possono essere
promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate
ai genitori degli alunni.