Art. 15
                Funzioni del Ministero dell'ambiente

  1.  Con  uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con   i   Ministri  dell'interno,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   e   della  sanita',  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata,  sono  stabiliti  le  norme  tecniche  di sicurezza per la
prevenzione  di  rischi  di  incidenti rilevanti, le modalita' con le
quali  il  gestore  deve procedere all'individuazione di tali rischi,
all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione,
all'addestramento  e  all'equipaggiamento  di  coloro che lavorano in
situ,  i  criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri
di  riferimento  per l'adozione di iniziative specifiche in relazione
ai  diversi tipi di incidente, nonche' i criteri per l'individuazione
delle   modifiche   alle  attivita'  industriati  che  possono  avere
implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino all'emanazione
di  tali  decreti  valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di
cui  ai  decreti  ministeriali  emanati ai sensi dell'articolo 12 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 17 mangio 1988, n. 175, e
successive modifiche.
  2.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, previa comunicazione al
Ministero della sanita', al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   e   al  Ministero  dell'interno,  si  provvede  al
recepimento   di  ulteriori  direttive  tecniche  di  modifica  degli
allegati,  ai  sensi  dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n.
183;  il  decreto e' emanato di concerto con i Ministri dell'interno,
della  sanita'  e  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il
proprio recepimento.
  3. Il Ministero dell'ambiente:
    a)  comunica agli Stati membri relativamente agli stabilimenti di
cui  all'articolo  8  vicini  al  loro  territorio  nei  quali  possa
verificarsi un incidente rilevante con effetti transfrontalieri tutte
le  informazioni  utili perche' lo Stato membro possa applicare tutte
le  misure  connesse  ai  piani  di  emergenza  interni  ed esterni e
all'urbanizzazione;
    b) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti
rilevanti  verificatisi  sul territorio nazionale e che rispondano ai
criteri  riportati  nell'allegato VI, parte 1, e comunica, non appena
disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, parte II;
c)  presenta alla Commissione europea una relazione triennale secondo
la  procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE, del Consiglio, del
23  dicembre  1991,  per  la standardizzazione e la razionalizzazione
delle   relazioni   relative   all'attuazione   di  talune  direttive
concernenti  l'ambiente,  per gli stabilimenti soggetti agli obblighi
di cui agli articoli 6 e 8.
  4.  Il  Ministero  dell'ambiente  predispone e aggiorna, nei limiti
delle   risorse   Finanziarie  previste  dalla  legislazione  vigente
avvalendosi  dell'Agenzia  nazionale  per la protezione dell'ambiente
(ANPA),  l'inventario  degli  stabilimenti  suscettibili  di  causare
incidenti  rilevanti  e  la banca dati suoli esiti di valutazione dei
rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.
  5.  Il  Ministero  dell'ambiente,  per  lo  svolgimento dei compiti
previsti  dal presente decreto, puo' avvalersi anche della segreteria
tecnica   gia'   ivi   istituita   presso  il  Servizio  inquinamento
atmosferico e acustico e per le industrie a rischio.
  6.  Il  Ministero dell'ambiente, per la predisposizione delle norme
tecniche di attuazione previste dal presente decreto, puo' convocare,
ai  sensi  dell'articolo  14  della  legge  7 agosto 1990, n.241, una
conferenza  di  servizi  con la partecipazione, a fini esclusivamente
consultivi  di  un  rappresentante  per ciascuno degli organi tecnici
previsti  all'articolo  17,  di due rappresentanti delle associazioni
degli   industriali   nominati   dal  Ministro,  dell'industria,  del
commercio    e   dell'artigianato,   di   un   rappresentante   delle
organizzazioni   sindacali   maggiormente  rappresentative  e  di  un
rappresentante  delle  associazioni ambientali di interesse nazionale
riconosciute  tali  ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
 
              Note all'art. 15:
              -  L'art.  12  del  D.P.R.  17 maggio 1988, n. 175 (per
          titolo si veda nelle note alle premesse), cosi' recita:
              "Art.  12  (Funzioni  d'indirizzo). - 1. Con uno o piu'
          decreti  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con i
          Ministri  dell'interno  e  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato,  verranno  indicate  le norme generali di
          sicurezza  cui devono, sulla base della disciplina vigente,
          attenersi  tutti i fabbricanti le cui attivita' industriali
          rientrano  nel  campo di applicazione del presente decreto,
          nonche'  le  modalita'  con  le  quali  il fabbricante deve
          procedere   all'individuazione   dei  rischi  di  incidenti
          rilevanti,   all'adozione   delle   appropriate  misure  di
          sicurezza,     all'informazione,     all'addestramento    e
          all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.
              2.  In  via  di prima applicazione, i decreti di cui al
          comma  1  saranno emanati nel termine di centottanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. In
          caso  di  mancato  accordo  tra  i  Ministri concertanti, a
          richiesta  motivata di uno o piu' di questi, e, comunque, a
          seguito   dell'inutile   decorso   del   termine  suddetto,
          all'emanazione  dei  decreti  provvedera' il Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri.
              3.   Il   Ministro   dell'ambiente,   d'intesa  con  le
          Amministrazioni eventualmente interessate:
              a)  esercita  le  funzioni di indirizzo e coordinamento
          delle  attivita'  connesse  all'applicazione  del  presente
          decreto;
              b)   stabilisce   le   procedure   per   la   vigilanza
          sull'applicazione  delle disposizioni del presente decreto,
          nonche'  per  la valutazione dell'effi'caci'a e dello stato
          di applicazione delle stesse;
              c)  indica  le  modalita'  di  standardizzazione per la
          dichiarazione di cui all'articolo 6;
              d)  individua  le  aree  ad  elevata  concentrazione di
          attivita'   industriali  che  possono  comportare  maggiori
          rischi   di   incidenti   rilevanti   e  nelle  quali  puo'
          richiedersi  la  notifica  ai  sensi  dell'art. 4, comma 2,
          nonche'  la  predisposizione  di piani di emergenza esterni
          interessanti l'intera area;
              e) indica eventualmente le quantita' di sostanze di cui
          all'allegato  IV,  nonche' le modalita' di detenzione delle
          stesse,   che   consentano   l'esenzione   dei  fabbricanti
          dall'obbligo della dichiarazione".
              - L'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante
          "Coordinamento  delle  politiche riguardanti l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli atti normativi comunitari",
          e' il seguente:
              "Art.  20  (Adeguamenti  tecnici). - 1. Con decreti dei
          Ministri  interessati  sara' data attuazione alle direttive
          che  saranno  emanate dalla Comunita' economica europea per
          le   parti   in   cui  modifichino  modalita'  esecutive  e
          caratteristiche  di ordine tecnico di altre direttive della
          Comunita'  economica europea gia' recepite nell'ordinamento
          nazionale.
              2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione
          dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro
          per   il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  al
          Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".
              -  La  direttiva 91/692/CEE e pubblicata su G.U.C.E. n.
          L. 377 del 31 dicembre 1991.
              -  L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
          "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi", e' il
          seguente:
              "Art. 14 - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale  di  vari  interessi  pubblici  coinvolti in un
          procedimento  amministrativo,  l'amministrazione procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  stessa  puo'  essere  indetta anche
          quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese,
          concerti,  nullaosta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi
          richiesti.
              2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi
          le  amministrazioni  che  vi  partecipano  stabiliscono  il
          termine  entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.
          In  caso  di  inutile decorso del termine l'amministrazione
          indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
              2-ter.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 2 e 2-bis si
          applicano   anche   quando   l'attivita'  del  privato  sia
          subordinata  ad  atti  di consenso, comunque denominati, di
          competenza  di amministrazioni pubbliche diverse. In questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
              3.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione  la quale, regolarmente convocata, non
          abbia  partecipato  alla  conferenza o vi abbia partecipato
          tramite  rappresentanti privi della competenza ad esprimere
          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
              3-bis.  Nel  caso  in  cui  una  amministrazione  abbia
          espresso,  anche  nel  corso  della  conferenza, il proprio
          motivato   dissenso,   l'amministrazione   procedente  puo'
          assumere  la  determinazione  di  conclusione  positiva del
          procedimento   dandone   comunicazione  al  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o
          quella  dissenziente sia una amministrazione statale; negli
          altri  casi  la  comunicazione  e' data al presidente della
          regione  ed  ai  sindaci.  Il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  previa  delibera  del  Consiglio  medesimo, o il
          presidente  della  regione o i sindaci, previa delibera del
          consiglio  regionale consigli comunali, entro trenta giorni
          dalla  ricezione  della  comunicazione, possono disporre la
          sospensione  della  determinazione  inviata; trascorso tale
          termine,  in  assenza  di sospensione, la determinazione e'
          esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro
          trenta  giorni,  pervenire ad una nuova decisione che tenga
          conto  delle  osservazioni del Presidente del Consiglio dei
          Ministri.  Decorso  inutilmente tale termine, la conferenza
          e' sciolta.
              4.  Qualora  il  motivato dissenso alla conclusione del
          procedimento  sia  espresso da una amministrazione preposta
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
          patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
          cittadini,  l'amministrazione  procedente  puo' richiedere,
          purche'  non  vi  sia  stata  una precedente valutazione di
          impatto  ambientale negativa in base alle norme tecniche di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
          dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
          5  gennaio  1989,  una  determinazione  di  conclusione del
          procedimento  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
              4-bis.  La  conferenza di servizi puo' essere convocata
          anche  per  l'esame  contestuale  di interessi coinvolti in
          piu'   procedimenti  amministrativi  connessi,  riguardanti
          medesimi  attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza
          e'   indetta  dalla  amministrazione  o,  previa  informale
          intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
          pubblico  prevalente ovvero dall'amministrazione competente
          a  concludere  il  procedimento  che  cronologicamente deve
          precedere  gli altri connessi. L'indizione della conferenza
          puo'  essere  richiesta  da qualsiasi altra amministrazione
          coinvolta".
              -  L'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante
          "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale", e' il seguente:
              "Art.  13 - 1. Le associazioni di protezione ambientale
          a  carattere  nazionale  e quelle presenti in almeno cinque
          regioni   sono   individuate   con   decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  sulla  base delle finalita' programmatiche e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto,  nonche' della continuita' dell'azione e della sua
          rilevanza  esterna,  previo  parere del Consiglio nazionale
          per  l'ambiente  da  esprimere  entro  novanta giorni dalla
          richiesta.
              2.  Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
          composizione  del  Consiglio  nazionale  per l'ambiente, le
          terne  di  cui  al precedente art. 12, comma 1, lettera c),
          effettua,  entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni,  secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
          ne informa il Parlamento".