Art. 15.


  Istituti centrali, (( nazionali )) e dotati di autonomia speciale


  1. Sono istituti centrali:
   a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
   b)  l'Istituto  centrale  per  il catalogo unico delle biblioteche
italiane e per le informazioni bibliografiche;
   c) l'Opificio delle pietre dure;
   d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
   e)  l'Istituto  centrale  per  il  restauro e la conservazione del
patrimonio  archivistico  e librario, che assorbe l'Istituto centrale
per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e
restauro degli archivi di Stato;
   f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'art. 6, comma 3,
del  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  e  successive
modificazioni;
   g)  l'Istituto  centrale  per  i  beni  sonori ed audiovisivi, che
subentra alla Discoteca di Stato.
  (( 1-bis. Sono Istituti nazionali:
   a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico
«L. Pigorini»;
   b) il Museo nazionale d'arte orientale;
   c)  la  Soprintendenza  alla  Galleria  nazionale d'arte moderna e
contemporanea;
   d) l'Istituto nazionale per la grafica. ))
  2. (( (Abrogato). ))
  3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:
   a)  la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
Pompei;
   b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;
   c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico
ed  etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Venezia e
dei comuni della Gronda lagunare;
   d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico
ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli;
   e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico
ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Roma;
   f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico
ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Firenze;
   g)  l'Istituto  superiore per la conservazione ed il restauro, che
subentra all'Istituto centrale del restauro;
   h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
   i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
   l) il Centro per il libro e la lettura;
   m) l'Archivio centrale dello Stato.
  ((  4.  Con  decreti  ministeriali  di  natura  non  regolamentare,
adottati  ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  e  dell'art.  4,  comma  4,  del decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono
individuati  gli  istituti  di  cui al presente articolo, nonche' gli
altri  organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del
decreto   legislativo   20   ottobre   1998,  n.  368,  e  successive
modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.
  5.  L'organizzazione  ed il funzionamento degli Istituti centrali e
degli  Istituti  dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o
piu'  regolamenti,  emanati  ai  sensi  dell'art.  17, comma 1, della
citata  legge n. 400 del 1988. Per tutti gli istituti di cui al primo
periodo  continua  ad  applicarsi,  fino  all'entrata  in  vigore dei
predetti regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.
  6.  Gli  incarichi  di  direzione degli istituti di cui al presente
articolo  sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di
livello   generale  da  cui  gli  stessi  istituti  dipendono  o  cui
afferiscono. ))