ART. 12 
 
 (Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico - 
                      art. 11 del regolamento) 
 
  1. L'atto del processo in forma di documento informatico rispetta i
seguenti requisiti: 
    a) e' in formato PDF; 
    b) e' privo di elementi attivi; 
    c) e' ottenuto da una trasformazione di  un  documento  testuale,
senza restrizioni per le operazioni di selezione e  copia  di  parti;
non e' pertanto ammessa la scansione di immagini; 
    d)  e'  sottoscritto  con  firma  digitale  o  firma  elettronica
qualificata esterna, pertanto il file ha la  seguente  denominazione:
<nome file libero>.pdf.p7m; 
    e) e' corredato da un  file  in  formato  XML,  che  contiene  le
informazioni strutturate nonche' tutte le informazioni della nota  di
iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5;
esso e' denominato DatiAtto.xml ed e' sottoscritto con firma digitale
o firma elettronica qualificata. 
  2. La struttura del documento firmato e' CAdES; il  certificato  di
firma  e'  inserito  nella  busta  crittografica  La   modalita'   di
apposizione  della  firma  digitale   o   della   firma   elettronica
qualificata e' del tipo "firme multiple indipendenti" o parallele , e
prevede che uno o piu' soggetti firmino, ognuno con la propria chiave
privata, lo stesso documento (o contenuto della busta).  L'ordine  di
apposizione  delle  firme  dei  firmatari  non  e'  significativo   e
un'alterazione  dell'ordinamento  delle  firme  non   pregiudica   la
validita' della busta crittografica; il file generato si presenta con
un'unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto  e'  valido  sia
per l'apposizione di una firma singola che per l'apposizione di firme
multiple.