ART. 12 (Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico - art. 11 del regolamento) 1. L'atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti: a) e' in formato PDF; b) e' privo di elementi attivi; c) e' ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non e' pertanto ammessa la scansione di immagini; d) e' sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna, pertanto il file ha la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m; e) e' corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonche' tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso e' denominato DatiAtto.xml ed e' sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. 2. La struttura del documento firmato e' CAdES; il certificato di firma e' inserito nella busta crittografica La modalita' di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata e' del tipo "firme multiple indipendenti" o parallele , e prevede che uno o piu' soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non e' significativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validita' della busta crittografica; il file generato si presenta con un'unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto e' valido sia per l'apposizione di una firma singola che per l'apposizione di firme multiple.