ART. 17 
 
    (Comunicazioni per via telematica - art. 16 del regolamento) 
 
  1. Il  gestore  dei  servizi  telematici  provvede  ad  inviare  le
comunicazioni   per   via   telematica,   provenienti    dall'ufficio
giudiziario,  alla  casella  di  posta  elettronica  certificata  del
soggetto abilitato  esterno  destinatario,  recuperando  il  relativo
indirizzo  sul  ReGIndE;  il  formato  del  messaggio  e'   riportato
nell'Allegato  8;  la  comunicazione  e'  riportata  nel  corpo   del
messaggio nonche' nel file allegato  Comunicazione.xml  (il  relativo
DTD e' riportato nell'Allegato 4. 
  2.  La  cancelleria  o  la  segreteria  dell'ufficio   giudiziario,
attraverso  apposite  funzioni  messe  a  disposizione  dai   sistemi
informatici di cui all'articolo 10, provvede ad effettuare una  copia
informatica  in  formato  PDF  di  eventuali  documenti  cartacei  da
comunicare;  la  copia  informatica  e'  conservata   nel   fascicolo
informatico. 
  3. Il gestore dei servizi telematici  recupera  le  ricevute  della
posta elettronica certificata e gli avvisi di  mancata  consegna  dal
gestore di PEC del Ministero e li conserva nel fascicolo informatico;
la ricevuta di avvenuta consegna e' di tipo breve.